Concorso riservato, fase transitoria scuola secondaria: FAQ reclutamenti riservati
Concorso riservato, fase transitoria scuola secondaria: FAQ reclutamenti riservati

Pubblichiamo le nuove risposte relative alla rubrica “L’Avvocato risponde” dell’1/12/2018 curata dallo Studio Legale Esposito/Santonicola.

L’idea, come sempre, nasce dai docenti… i legali si rendono disponibili a pubblicare, di settimana in settimana, due risposte ai quesiti più frequenti, giunti con sms whatsapp al numero 3661828489.

Rubrica L’avvocato risponde dell’1/12: Le domande della settimana

1) VERTENZA “DIPLOMATI MAGISTRALI IN G.A.E.”.  L’ORIENTAMENTO GIUDIZIARIO PER ORA NON E’ MUTATO: SI ATTENDE L’EMISSIONE DI UN NUOVO PARERE DELLA PLENARIA… ED IN ATTESA DI TALE PRONUNCIA SARÀ POSSIBILE RICORRERE PER DOMANDARE L’ACCESSO AL CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA/PRIMARIA.

Gentile Avvocato, sono un diplomato magistrale-titolo conseguito nell’anno scolastico 1998/99-con ricorso pendente per l’inserimento in G.A.E., affidato al patrocinio di altro studio legale ed in attesa del merito. Leggo dalla rete che la Plenaria del Consiglio di Stato avrebbe mutato orientamento…Possiamo ricominciare a sperare? Mi affido, a questo punto, alla “comunicazione trasparente” che caratterizza il suo modus operandi…anche per capire se mi conviene avviare il parallelo ricorso per la partecipazione al concorso straordinario infanzia/primaria. 

Avv. Aldo Esposito – Gentile Docente, al momento non possiamo parlare di mutato orientamento.

La nota sentenza dell’Adunanza plenaria, Consiglio di Stato n. 11/2017, ha stabilito come il mero possesso del diploma magistrale, ancorché conseguito entro l’a.s. 2001/2002, non costituisca titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento – GAE del personale docente ed educativo, istituite ai sensi dell’art. 1, co. 605 della l. 296/2006.

Tuttavia il Collegio giudicante del Consiglio di Stato, in base alla domanda avanzata da alcuni ricorrenti, ha ritenuto di dover rimettere nuovamente,

all’Adunanza plenaria, la questione inerente l’iscrizione nelle GAE dei soggetti muniti di detto diploma magistrale, poiché ravvisa, nelle argomentazioni sollevate, l’esigenza d’una rimeditazione sul punto di diritto in precedenza affermato.

Ne consegue che la Plenaria potrà decidere sull’intera controversia, confermando il precedente orientamento o mutandolo.

In attesa di tale pronuncia, le cui tempistiche non sono prevedibili, considerato che le nuove graduatorie di merito regionali, derivanti dal concorso straordinario infanzia/primaria (consistente nel solo superamento di un colloquio orale non selettivo), rappresenteranno un canale di reclutamento alternativo alle G.A.E., potrà certamente aderire al ricorso di cui al sottostante link: https://scuolalex.it/ricorso-concorso-semplificato-diplomati-magistrali-e-laureati-sfp-colloquio-orale-non-selettivo/

2) DOCENTI I.T.P. INSERITI NELLA SECONDA FASCIA GRADUATORIE DI ISTITUTO, SULLA BASE DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI (GIUDIZIO PENDENTE), CON CONSEGUENTE STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO. SUCCESSIVAMENTE LICENZIATI, IN QUANTO ERRONEAMENTE DEPENNATI DALLA SECONDA FASCIA G.I.  E NUOVAMENTE INSERITI IN SECONDA FASCIA. RICORRONO AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL “RECUPERO DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO MATURATA DALLA SECONDA FASCIA G.I.”.

Gentile Avvocato Santonicola, nella qualità di insegnante tecnico pratico ritengo che mi sia stata indebitamente sottratta l’anzianità di servizio dalla carriera di docenteCon ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto al T.A.R. del Lazio, impugnavo il Decreto Ministeriale 374/17 al fine di ottenere l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. La scuola capofila, dopo aver ricevuto una serie di diffide, mi inseriva nella seconda fascia G.I., in applicazione delle disposizioni ministeriali per le quali “la semplice pendenza giudiziaria giustificava una collocazione nella fascia superiore insegnamento” .

A questo punto fruivo della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, in ragione del nuovo posizionamento.

Sennonché con provvedimento dirigenziale, senza alcun preavviso, venivo improvvisamente depennato dalla seconda fascia G.I., sulla base della discutibile interpretazione, proveniente dall’ufficio Scolastico Regionale di mio riferimento, per la quale “si poteva procedere all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto dei soli diplomati I.T.P. che avessero pendenza giudiziaria al T.A.R. del Lazio e non degli insegnanti con azione intrapresa al cospetto del Presidente della Repubblica” .

In ragione del citato depennamento venivo, di conseguenza, licenziato.

Intanto la pendenza giudiziaria si traduceva in pronuncia cautelare favorevole, con riammissione nella seconda fascia G.I.. Tuttavia, prima ancora che l’ordinanza fosse pubblicata, l’istituzione Scolastica Capofila, resasi conto dell’errore commesso, provvedeva, dopo alcuni mesi, a reinserirmi nelle graduatorie degli abilitati all’insegnamento dove tuttora legittimamente permango.

Stando così le cose, chi mi restituirà il posto di lavoro, le spettanze economiche e, soprattutto, il punteggio perso in ragione del licenziamento?

Avv. Ciro Santonicola – Gentile docente, al fine di richiedere le spettanze economiche ed il recupero del punteggio maturato all’atto del depennamento dalle graduatorie di II fascia, con conseguente licenziamento, certamente ritenuto illegittimo sulla base di quanto da lei illustrato, potrà ricorrere al Giudice del Lavoro, territorialmente competente, previa analitica visione, da parte del legale, di tutta la documentazione in suo possesso.

Per info, adesioni e richieste di preventivi inoltri WhatsApp al numero 3661828489.