Continua la rubrica “Le risposte ai vostri quesiti” del 4/12 – Vi presentiamo in questo articolo le risposte ai quesiti dei nostri lettori, curata dal Prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione dei docenti MSA.
Anonimo – 1° quesito
Concorso Magistrale Straordinario: per i docenti di ruolo il servizio deve essere specifico e svolto tra l’a.s. 2010/11 e l’a.s. 2017/18?
Buongiorno, sono una maestra di scuola dell’infanzia assunta da GAE nel 2011.
Ho il diploma magistrale conseguito nell’anno 1998/1999. Ho 7 anni di servizio presso la scuola dell’infanzia e servizio presso la scuola primaria tra gli a.s. 2004 e a.s. 2008. Volevo chiedere se posso partecipare al concorso straordinario e concorrere per la scuola primaria e infanzia in altra regione rispetto a dove sono di ruolo.
Prof. Scandura Luciano – Gentile maestra, lei può partecipare di diritto per il concorso sull’infanzia al fine di cambiare regione. Invece, non può partecipare al concorso sulla primaria perché il servizio svolto prima dell’a.s. 2010/11 non è titolo di accesso. Tuttavia, la informo che l’Associazione MSA ha avviato un ricorso per consentire la partecipazione al concorso straordinario anche a quei docenti come lei che altrimenti non potrebbero accedervi.
Allego, a questo punto, il ricorso di suo interesse. Noterà che, tra le categorie di possibili partecipanti all’azione giudiziaria, sono annoverati al punto c) i diplomati magistrali che abbiano maturato, in tutto o in parte, 2 anni di servizio statale o paritario (specifico e non, sulla materia o sul sostegno) nella scuola dell’infanzia o primaria, prima degli ultimi 8 anni (nel periodo compreso tra il 1999/09).
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Anonimo – 2° quesito
Decesso titolare: supplenza al 30/6 o al 31/8?
Gent.ma Redazione, mi rivolgo a voi per conoscere la risposta a questa domanda: a causa del decesso del docente titolare su una cattedra della scuola secondaria di I grado che si rende disponibile a inizio novembre, il supplente deve essere nominato al 30 giugno o al 31 agosto 2019? Grazie.
Prof. Scandura Luciano – Gentile lettore, poiché si tratta di un posto vacante, il supplente deve essere nominato al 31/08/19.
Infatti, i contratti al 30 giugno vengono stipulati per coprire le cattedre e i posti “non vacanti”, cioè occupati da titolari in servizio altrove (ad esempio a seguito di assegnazione provvisoria o utilizzazione) o in aspettativa (ad esempio, per mandato parlamentare o amministrativo, ricongiungimento con il coniuge all’estero, esonero sindacale, dottorato ricerca ecc.) per l’intero anno scolastico o fino al 30 giugno. Vengono stipulati contratti al 30 giugno anche per le cattedre e i posti che vengono a crearsi nell’organico di fatto a causa di un aumento nel numero degli alunni di una scuola. D’altra parte, i contratti di supplenza al 31 agosto servono a coprire le cattedre e i posti vacanti, ossia privi di titolare, che costituiscono l’organico di diritto o derivano dai trasferimenti.
Poiché il posto da lei indicato, resosi disponibile entro il 31/12, è un posto di organico di diritto in quanto sarà disponibile per immissioni in ruolo o trasferimenti, la supplenza deve essere assegnata al 31/08.