Concedere l’ assegnazione provvisoria anche ai docenti ammessi al FIT

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Per diversi docenti abilitati ammessi al percorso FIT, ottenere l’assegnazione provvisoria assume importanza prioritaria per non dover rinunciare al ruolo. Si sono già verificati diversi casi in cui molti di loro hanno ottenuto un ambito molto lontano da casa. Il fatto di dover restare per 3 anni nella scuola presso la quale si è ottenuta la titolarità produce gravi conseguenze economiche e affettive.

Sicuramente questo è un bug del decreto legislativo 59/2017 che potrebbe essere risolto agevolmente col buon senso da parte del governo, consentendo l’assegnazione provvisoria a quei docenti impossibilitati a trasferirsi.

Cosa prevede l’attuale contratto sul punto

L’infografica seguente, tratta da una scheda della UIL Scuola in cui sono sintetizzati i punti principali del CCNI relativamente alle assegnazioni provvisorie, illustra tutti i casi nei quali i docenti di ruolo possono partecipare alla mobilità annuale. Come si vede non è più necessario il vincolo della convivenza per avvicinarsi ai genitori, ai parenti e agli affini. Tuttavia c’è un limite per i docenti immessi in ruolo da FIT: il superamento dell’anno di prova non è un requisito per poter richiedere assegnazione provvisoria nel proprio ordine o grado di scuola.

Tempi di intervento

Sull’intera questione domina l’elemento tempistica per esaurire le procedure della mobilità dei docenti. Il Ministero ha l’esigenza di determinare l’esatto contingente di posti da assegnare al primo settembre 2019 destinato al FIT. Per sbrogliare la matassa occorrerebbe che i sindacati chiedano di rivedere le norme del CCNL eliminando il vincolo che impedisce al docente che abbia superato l’anno di prova per chiedere l’assegnazione provvisoria. La questione andrebbe sollevata immediatamente, onde giungere all’appuntamento della mobilità in tempo utile.

Soluzioni

Un’altra soluzione possibile, sicuramente molto più semplice e normativamente sostenibile, sarebbe quella di assimilare al regolamento delle supplenze la rinuncia ad effettuare l’anno di prova in una provincia diversa da quella di residenza. La mancata accettazione della convocazione avrebbe effetti solamente per quell’ anno scolastico, mantenendo l’aspirante al ruolo nella graduatoria di merito regionale in attesa di una assegnazione più favorevole.

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