Pubblichiamo le nuove risposte relative alla rubrica “L’Avvocato risponde” del 9 dicembre 2018 curata dallo Studio Legale Esposito/Santonicola.
1) L’accesso al TFA Sostegno nuovo ciclo è aperto solo agli abilitati?
La domanda – Gentile Avvocato, in merito alle caratteristiche del nuovo Tirocinio Formativo, specializzante sul sostegno, sono confusa! Una testata giornalistica molto conosciuta dichiarava, in un primo momento, che il nuovo ciclo del T.F.A. sostegno sarebbe stato aperto anche ai laureati non abilitati, in possesso dei 24 C.F.U.. Dopo pochi giorni, la stessa rivista on line ha detto l’esatto contrario, nel senso che l’accesso alla preselezione sarebbe riservato ai soli insegnanti abilitati all’insegnamento. In tale ultimo caso, se quanto affermato dovesse corrispondere al vero, mi vedrò costretta ad intraprendere azione giudiziaria. Qual è la sua opinione in proposito?
La risposta dell’Avv. Aldo Esposito
Gentile docente,
I requisiti, al momento, sono indicati nella bozza di decreto, consegnata al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e prevedono il possesso del titolo di abilitazione, valido rispettivamente per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e II grado, per l’iscrizione alla (pre)selezione Tirocinio Formativo Attivo Sostegno.
Il mantenimento dell’abilitazione, requisito di accesso, potrebbe dipendere dalla circostanza per la quale non è stato emanato il regolamento di cui all’articolo 12, comma V, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (attuativo della legge 107 del 2015) che avrebbe dovuto definire i piani di studio, le nuove modalità attuative ed organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno.
Si tratta, tuttavia, di notizie non ancora ufficiali che attendono conferme.
Per accedere alle PREADESIONI “RICORSO T.F.A. SOSTEGNO INSEGNANTI NON ABILITATI”, in riferimento al quale lo studio Santonicola and partners ha maturato l’ultimo precedente giudiziario favorevole con la pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI N. 04940/2018 REG.PROV.CAU.
2) Docente A.F.A.M. con un provvedimento giudiziale in merito alla natura “abilitante del titolo”…
La domanda – Gentile Avvocato Santonicola, sono uno dei tanti docenti A.F.A.M. che, grazie al ricorso, inventato dal suo studio, ha ottenuto dalla magistratura del lavoro un provvedimento giudiziale in merito alla “natura abilitante del titolo ed al diritto di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto”. Utilizzando il citato provvedimento, ho regolarmente partecipato al concorso “riservato ai docenti abilitati”, fase transitoria-scuola secondaria, sostenendo l’unica prova concorsuale presso l’U.S.R. Campania (colloquio orale non selettivo).
Improvvisamente sono stato escluso dalle graduatorie di merito concorsuali, sebbene la mia sentenza avesse espressamente riconosciuto la natura abilitante del titolo A.F.A.M., anche in presenza del Ministero resistente.
So che il CONSIGLIO DI STATO-ROMA (SEZ. VI, N. 05815/2018 REG.PROV.CAU.) ha già accolto il ricorso, presentato dal suo studio, su di un caso identico al mio. Può illustrarmi meglio quanto avvenuto? Vorrei tutela, alla pari dei colleghi che mi hanno preceduto, affidandomi alle sue consulenze, perché ritengo di aver subito una grave ingiustizia: la stessa sentenza contiene nominativi di insegnanti che, in altri Uffici Scolastici Regionali, sono stati tranquillamente inseriti in graduatoria.
La risposta dell’Avv. Ciro Santonicola
Gentile docente,
Il CONSIGLIO DI STATO-ROMA (SEZ. VI, N. 05815/2018 REG.PROV.CAU.) ha recentemente accolto un nostro ricorso, caso identico, precisando, tuttavia, che “sarà necessario un approfondimento, nella opportuna sede di merito (non più in fase cautelare) innanzi al TAR, affinché siano valutati gli aspetti sulla natura ed il valore legale del titolo A.F.A.M. posseduto dagli appellanti”.
La battaglia giudiziaria è, dunque, in pieno svolgimento…insistiamo nel ritenere assolutamente illogico che il titolo A.F.A.M. possa essere considerato, da alcuni Uffici Scolastici Regionali, abilitante ai soli fini dell’inserimento in II° fascia G.I., senza la spendibilità di tutti i benefici connessi all’abilitazione. Avallando tale ragionamento si darebbe vita alla categoria “abilitati di serie B”!
Per le risposte ai quesiti ancora più specifici, si inoltri WhatsApp al numero 3661828489.