Ricostruzione carriera

Torniamo a parlare di ricostruzione carriera focalizzando l’interesse su quali servizi sono valutabili ai fini della ricostruzione e quali no.

Servizi valutabili

– Servizi prestati nelle scuole statali per un minimo di 180 giorni per anno scolastico in possesso di idoneo titolo di studio. Anche i servizi prestati dal 1 febbraio fino agli scrutini o fino al termine delle attività didattiche sono considerati come anno intero (Legge 124/99 art 7 art 11 comma 14)

– Se assunti a tempo indeterminato nell’infanzia e nella primaria, sono riconosciuti i servizi nella scuola primaria degli enti locali (se di ruolo) e i servizi nelle scuole dell’infanzia degli enti locali (di ruolo e non di ruoli);

– I servizi prestati nelle scuole secondarie pareggiate e nelle primarie parificate, comprese quelle estere (soppresse con DL 250/05 convertito in legge 27/06);

– I servizi prestati nelle sedi universitarie come professore con incarico o come assistente (con incarico o straordinario);

– Il servizio di leva solo se in corso di svolgimento alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente in base all’art. 20 legge 958/86. Se il servizio di leva è stato prestato precedentemente a tale data è valido solo se coperto da nomina (costanza di impiego);

– Valido anche il servizio civile sostitutivo in posto del servizio militare ai sensi dell’art. 485 del DL 297/1994;

– Il servizio di insegnamento su posti di sostegno in possesso del titolo di studio idoneo per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra ( Legge 124/99 art 7 comma 2);

Tutti i servizi precedentemente elencati sono riconosciuti purché siano stati prestati senza demerito e in possesso (ove richiesto) dell’idoneo titolo di studio e retribuiti.

Servizi non valutabili

Anche se ci sono state molte sentenze a favore, il MIUR non reputa validi al fine della ricostruzione di carriera i servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute. Inoltre non sono utili al fine della ricostruzione i servizi riconosciuti solo a livello giuridico se non per eventuali disposizioni di legge.
L’anno 2013 attualmente non è ancora ritenuto valido al fine della progressione economica (DPR 122/2013). Fortunatamente sono stati recuperati gli anni 2010, 2011 e 2012.
Ricordiamo che dall’anno scolastico 2017-2018 la domanda per la ricostruzione di carriera può essere inoltrata tramite il portale istanze online (richiesta di ricostruzione carriera).

Valutazione servizi pre-ruolo

In base all’art.485 del DL 297/94 il servizio pre-ruolo è riconosciuto pienamente ai fini giuridici ed economici per i quattro anni antecedenti all’assunzione in ruolo e per i 2/3 per il periodo seguente.
La parte restante (1/3) è utile solo ai fini economici. Il recupero di questo 1/3 avviene “al raggiungimento dell’anzianità di servizio di 16 anni per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado, 18 anni per tutti gli altri docenti e i coordinatori amministrativi, 20 anni per il personale ausiliario e collaboratore, 24 anni per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie” (art.4 DPR 399/88).