Coronavirus, scuole chiuse e personale Ata: non solo #iorestoacasa ma anche #iostocongliAta
Coronavirus, scuole chiuse e personale Ata: non solo #iorestoacasa ma anche #iostocongliAta

Ad eccezione del personale docente che non è obbligato a rimanere a scuola nei mesi di Luglio-Agosto, il personale ATA deve rimanere in servizio in tale periodo, previa richiesta e successiva autorizzazione delle ferie da parte del dirigente scolastico.

Come leggiamo da un recente articolo di Orizzonte Scuola, le ferie per gli ATA costituiscono un diritto fondamentale all’interno del loro contratto di lavoro e tale figura professionale deve beneficiarne durante l’anno scolastico. Tale beneficio deve comunque essere compatibile con le esigenze di servizio. Ricordiamo come il DS sia l’unica persona a cui affidarsi per la richiesta delle ferie nel corso dell’AS.

Personale ATA: le regole per richiedere le ferie durante l’anno scolastico

Gli ATA hanno il diritto di fruire di 15 giorni di ferie consecutivi tra l’1 Luglio e il 31 Agosto. La rimanente durata potrà essere fruita nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente alle esigenze di servizio da parte dell’istituto. Le ferie non godute per motivi come malattia od esigenze di servizio potranno essere richieste entro il mese di Aprile dell’anno scolastico successivo.

Cosa succede se non tutte le ferie dell’anno precedente sono state consumate?

Nel caso in cui non siano state consumate tutte le ferie dell’anno precedente, l’articolo 13 comma 10 ci viene in aiuto per chiarire qualsiasi dubbio: ‘…[omissis], il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA’.

Quindi le ferie dell’anno scolastico precedente possono essere sì fruite, ma solamente entro il mese di aprile dell’anno successivo. Questo a condizione che il DSGA dimostri parere favorevole.

ATA terza fascia: punteggio sbagliato? Supplenza revocata

Dopo il controllo dei titoli, molti addetti ATA in terza fascia hanno lamentato la revoca della supplenza. Un fenomeno abbastanza consuetudinario in questi ultimi tempi. Del resto, se i punteggi risultano essere ‘gonfiati’, ciò comporta una giusta decurtazione di esso e di conseguenza la retrocessione nelle graduatorie con tanto di licenziamento nel caso in cui durante lo scorrimento della graduatoria risulta che l’incarico non spetti più. Una precisazione scontata, ma che è bene ricordare per evitare simili ripercussioni che vanno a danneggiare anche gli altri aspiranti.