Scuola, mobilità docenti 2020: chi potrà presentare domanda e chi no
Scuola, mobilità docenti 2020: chi potrà presentare domanda e chi no

Dopo l’accordo del 22 dicembre raggiunto tra le sigle sindacali e il Miur sul CCNI 2019-2022, sono sorti molti dubbi tra il personale della scuola per quanto riguarda il vincolo triennale previsto dal contratto per la mobilità 2019-20 professionale e territoriale del personale docente, educativo ed Ata. Facciamo chiarezza su questa questione.

Vincolo triennale

Saranno soggetti al vincolo triennale:
• i docenti che saranno soddisfatti in una delle preferenze date su scuola, indipendentemente dalla fase (comunale, provinciale o interprovinciale) e dal movimento (passaggio o trasferimento);
• i docenti che otterranno una scuola ubicata nel comune in cui sono attualmente titolari, anche attraverso la scelta del codice sintetico.
I docenti di cui sopra potranno nuovamente presentare domanda di mobilità dopo tre anni.

Nessun vincolo triennale

Non saranno soggetti a vincolo triennale:
• i docenti che otterranno la titolarità su scuola tramite preferenza sintetica (provincia, comune o distretto) eccetto che non ottengano una scuola del comune di titolarità con gli ultimi due codici;
• i docenti beneficiari delle precedenze previste dal CCNI se non dovessero ottenere la scuola del comune in cui opera la precedenza;
• i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata anche se soddisfatti su una delle preferenze espresse.

Ricordiamo la differenza tra preferenza sintetica e analitica.
Preferenza sintetica: il docente chiede trasferimento indistintamente in tutte le scuole ubicate nel comune o provincia senza indicare nessuna priorità o ordine di preferenza.
Preferenza analitica
: il docente chiede esplicitamente di essere trasferito in una specifica scuola.