Il TAR Puglia ha emesso lo scorso 20 dicembre un’ordinanza di accoglimento cautelare nei riguardi dei docenti AFAM. Il Collegio è dell’avviso che sussistano le condizioni per ammettere con riserva i ricorrenti alla controversa procedura, impregiudicata (concorso riservato). Resta ogni valutazione nel merito (non ultimo in ragione della pendenza, presso la Corte Costituzionale, di un giudizio sulla legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3 del d.lgs. 59/2017, avviato a seguito di rimessione disposta dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza 3 settembre 2018, n. 5134).

Così facendo però, l’ammissione al concorso diventa un terno al lotto a seconda di dove si ricorre.

Questione regionale

L’ USR Campania ha escluso i docenti AFAM dalla II fascia delle graduatorie di istituto rigettando la richiesta cautelare, mentre il TAR Puglia la accoglie, come si ha modo di vedere leggendo il provvedimento allegato, recependo nelle more quanto decretato inizialmente dal Consiglio di Stato. Ad oggi abbiamo un quadro in cui gli abilitati AFAM con sentenza, che i soli USR Campania e Sicilia ritengono abilitati ai soli fini dell’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto, possono partecipare al concorso non selettivo mediante svolgimento del colloquio orale. Dal punto di vista prettamente giuridico si registra una situazione estremamente diversificata. Il TAR Campania non consente la partecipazione al concorso facilitato. Per il TAR Puglia la questione è capovolta, giudicando tali docenti idonei a parteciparvi.

I ribaltamenti

Per completare il quadro estremamente frastagliato degli orientamenti contrapposti in seno alla giustizia amministrativa, ricordiamo i primi provvedimenti favorevoli dei giudici di Palazzo Spada che hanno ordinato al Miur di predisporre le prove suppletive per i ricorrenti. Dal 20 Settembre, in scia alla richiesta di pronunciamento rivolta in Corte Costituzionale circa l’illegittimità dell’ esclusione dei docenti con servizio di 36 mesi, l’aria in CDS è cambiata. Da quel momento nessun docente privo di abilitazione ha più avuto un accoglimento cautelare da parte del CDS.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia