Personale ATA ultime notizie
Personale ATA ultime notizie

Nuove essenziali informazioni su personale ATA riguardo proroga e supplenze. Cosa accade al supplente di turno se la titolare rientra dalla maternità usufruendo delle ore di allattamento? E’ prevista una proroga di contratto per il collaboratore scolastico a tempo determinato? In aiuto ci viene di nuovo Orizzonte Scuola tramite un caso recentemente illustrato.

Personale ATA: rientro dalla maternità, cosa accade al supplente?

Come valido esempio abbiamo il caso di un assistente amministrativo in maternità fino al 17 Febbraio 2019 e in allattamento per quattro ore al giorno dal dal 18 Febbraio al 17 Settembre. Un istituto scolastico si è chiesto se sia possibile nominare sulle quattro ore di allattamento. E in caso di risposta positiva, ci si chiede se sia possibile nominare di nuovo il supplente scelto per coprire la maternità.

Ebbene, l’articolo 39 del Testo Unico parla esclusivamente dell’orario giornaliero del lavoratore e non di quello settimanale. Il permesso sarà di conseguenza subordinato solamente all’orario di lavoro giornaliero. Le ore, come spiega Orizzonte Scuola, saranno ripartite in questo modo:

  • Se la giornata di lavoro è pari o superiore a sei ore, ciò corrisponderà a due ore di riposo
  • Se la giornata di lavoro corrisponderà a meno di sei ore, è previsto solo il riposo di un’ora.

I riposi sono intesi per ogni figlio e di conseguenza nel caso specifico si raddoppiano.

La risposta alla domanda

Come leggiamo da Orizzonte Scuola: ‘Il dato oggettivo (e l’unico) che la scuola deve prendere in considerazione, da cui scaturisce il diritto alla proroga della supplenza, è l’ulteriore assenza della titolare, senza soluzione di continuità, per le ore che rimarrebbero scoperte e nelle quali il titolare di fatto non rientra fisicamente in servizio’.

Secondo il punto 4 della circolare supplenze, quando sussegue un secondo periodo di assenza del titolare dopo un primo (senza soluzione di continuità) la supplenza temporanea sarà prorogata a beneficio dello stesso supplente già operante nell’istituto scolastico in questione. Questo avverrà automaticamente a decorrere dal giorno successivo a quello in cui scadrà il precedente contratto.

In poche parole, nel caso predetto sarà d’uopo proporre un nuovo contratto al supplente in servizio e solo in caso di rifiuto di quest’ultimo la scuola potrà ricorrere allo scorrimento delle graduatorie.