Le risposte ai vostri quesiti, 30/12: incarico triennale e mobilità
Le risposte ai vostri quesiti, 30/12: incarico triennale e mobilità

Continua la nostra rubrica “Le risposte ai vostri quesiti” del 30/12 con altre due risposte ai quesiti posti da alcuni nostri lettori. Ricordiamo che la rubrica è curata dal Prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione dei docenti MSA.

1) Salvatore ci chiede: Docente con incarico triennale deve presentare domanda di mobilità?

Domanda – Buongiorno, sono un docente di scuola superiore con incarico triennale. Alla luce del nuovo contratto sulla mobilità, sono tenuto a presentare domanda? Grazie.

Prof. Scandura Luciano – Gentile docente, il CCNI per il triennio 2019-22 prevede che tutti i docenti che al momento sono titolari di ambito acquisiscano una titolarità. Nel suo caso, avendo un incarico triennale su scuola, acquisirà direttamente la titolarità su quella scuola. Quindi lei, se non vuole cambiare istituto, può tranquillamente non inoltrare la domanda di mobilità, al pari degli altri docenti titolari su scuola.

2) Alfio ci scrive e pone il 2° quesito: a proposito di mobilità 2019, è vero che tornano i vecchi codici sintetici (Comuni, Distretti)?

Domanda – Gent.ma Redazione, volevo sottoporle un quesito in merito all’attribuzione dei trasferimenti. Vorrei capire chi ottiene il trasferimento tra due docenti con punteggi diversi nell’ipotesi in cui il primo faccia la scelta su scuola e il secondo scelga il comune e/o distretto. Grazie e cordiali saluti.

Prof. Scandura Luciano – Gentile Alfio, nella prossima mobilità i codici degli ambiti sono soppressi e ritornano i codici sintetici di comune e distretto.

Quando il docente, primo in graduatoria, fa la scelta della preferenza sintetica, gli viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale.

Cosa si intende per prima scuola disponibile? Se nel comune c’è un solo posto, questo viene assegnato al docente con più punti in graduatoria. Se nel comune ci sono 2 posti e il secondo in graduatoria ha fatto una scelta su scuola, in questo caso il sistema assegna la scuola scelta al secondo in graduatoria e la restante cattedra spetterà al primo, che invece non ha effettuato la scelta di una specifica scuola. Questo perché a sistema risulta che per il primo in graduatoria è indifferente una qualunque delle scuole di quel comune. Lo stesso criterio si applica sul distretto.