Ricorso per la stabilizzazione dei precari di terza fascia: la strategia

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Lo Studio Legale Santonicola & Esposito presenta la strategia per la stabilizzazione dei precari di terza fascia delle graduatorie di istituto con reiterato servizio statale alle spalle. Vengono esplicati i primi effetti concreti della richiesta di accesso agli atti per verificare la tipologia del posto ricoperto: Contratti con termine 30 giugno commutati al 31 agosto, in ragione della scelta natura vacante del posto.

Illustriamo di seguito la proposta dello studio legale in questione volta ad ottenere la tutela per i precari di terza fascia.

Gentili docenti

Tra le novità contenute nel testo definitivo del D.D.L. Stabilità, di imminente approvazione, è previsto che gli aspiranti al ruolo, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, pur avendo sottoscritto ALMENO TRE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO su posto vacante (presso le scuole statali), dovranno sottoporsi ad un “concorso selettivo” che destina, quale quota di riserva, il solo 10%.

Nessun accesso riservato al pubblico impiego per i PRECARI STORICI, ABILITATI SUL CAMPO, che non hanno nemmeno fruito del piano di assunzione straordinario, disposto dalla L. 107/15!

Allorchè si possieda un “servizio statale, almeno triennale, su posto vacante” si potrà procedere in sede giudiziaria. Obiettivo principale: Stabilizzazione, stipula del contratto a tempo indeterminato, senza la sottoposizione ad alcun concorso selettivo.

Ulteriori obiettivi: Riconoscimento di tutta l’anzianità maturata, risarcimento del danno da ‘abuso del precariato’. Al fine di documentare la natura vacante dei posti ricoperti, lo studio legale ha reso disponibile apposito modulo di Istanza-Accesso-agli-Atti-docenti-posto-vacante (cliccare in corrispondenza).

Segnaliamo un primo beneficio scaturito dal semplice inoltro della domanda finalizzata ad accertare se “l’incarico ricoperto era su posto privo di titolare”. Ci scrive una professoressa (che potrà commentare l’articolo, se lo riterrà possibile): “Gentile avvocato, dopo aver presentato richiesta di accesso atti nella scuola dove presto servizio, la dirigente mi ha contattato, essendosi resa conto che, per l’anno scolastico in corso, il mio contratto doveva essere stipulato al 31 agosto e non al 30 giugno. Tale testimonianza documenta come, in presenza di contratti su posti che si accerti essere vacanti il termine ultimo debba essere 31 agosto (non 30 giugno) con conseguente pagamento delle mensilità estive. Sarà legittimo, a questo punto, domandare, al giudice del lavoro territorialmente competente:

  1. la stabilizzazione;
  2. gli scatti stipendiali;
  3. il risarcimento;
  4. la corresponsione delle mensilità estive.

Per ricevere qualunque info e preventivo, si inoltri WhatsApp (scritto o vocale, no telefonate) al numero 3661828489, risponderanno direttamente i legali. Di seguito si rimette un audio esplicativo.

 

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