Ecco le ultime due domande del 2018 da parte dei nostri lettori con le relative risposte attraverso la rubrica settimanale “L‘avvocato risponde” del 31/12.
Ricordiamo che i legali Esposito e Santonicola si rendono disponibili a pubblicare, di settimana in settimana, due risposte ai quesiti più frequenti, giunti con sms whatsapp al numero 3661828489.
La domande di questa settimana: l’Avvocato risponde del 31/12
L’idea, come sempre, nasce dai docenti… i legali Esposito/Santonicola si rendono disponibili a pubblicare, di settimana in settimana, due risposte ai quesiti più frequenti, giunti con sms whatsapp al numero 3661828489.
1) Ricorso per l’accantonamento posti – scuola secondaria – ai fini dell’immissione in ruolo – Fase transitoria 2018.
Domanda – Gentile Avvocato Aldo Esposito, innanzitutto tanti calorosi auguri!
Sono un docente della scuola secondaria, abilitato all’insegnamento a seguito di pronuncia giudiziaria emessa dalla magistratura del lavoro.
In virtù del citato provvedimento, risulto inserito “con riserva” nelle graduatorie regionali di merito del concorso 2018 (c.d. GMRE).
Posto che il Decreto Ministeriale 631/18, art. 1 Comma 1, stabilisce come i soli docenti presenti, a pieno titolo, nelle graduatorie di merito del Concorso 2018 (Fase Transitoria-F.I.T. Secondaria), pubblicate entro il 31 Dicembre 2018, possano effettuare la scelta degli Ambiti territoriali nei quali svolgere, a partire dal 01 settembre 2019, l’annualità di formazione iniziale e tirocinio precedente l’immissione in ruolo, quale tipologia di ricorso dovrò intraprendere per non vedermi preclusa la possibilità di ottenere, a breve, la stipula del contratto a tempo indeterminato?
La risposta dell’Avv. Aldo Esposito
Buongiorno, ricambio con affetto gli auguri!
Il provvedimento da lei citato (Decreto Ministeriale 631/18, art. 1 Comma 2) è ritenuto, dallo studio legale, illegittimo nella parte in cui “non consente ai numerosi insegnanti- inseriti con riserva nelle graduatorie di merito regionali del Concorso 2018 (Fase TRANSITORIA-Scuola Secondaria) entro il 31 dicembre 2018- di aspirare all’accantonamento del posto per l’immissione in ruolo”.
Alla luce di tanto, le proponiamo il ricorso, in sede amministrativa, per l’emissione di un pronunciamento giudiziale volto a dichiarare che “anche la collocazione con riserva, nelle graduatorie scaturite dal concorso pubblico 2018, sia considerata utile per la scelta della sede (tra i posti disponibili) sulla quale sarà avviata l’unica annualità di Formazione Iniziale e Tirocinio F.I.T., già a partire dall’ A.S. 2019/20.
Ecco il link di adesione: https://scuolalex.it/ricorso-per-accantonamento-posti-scuola-secondaria-ai-fini-dellimmissione-in-ruolo-fase-transitoria-2018/
2) TFA sostegno: in base alla bozza di decreto ministeriale, la procedura è riservata ai soli docenti “abilitati all’insegnamento”, salvo mutamenti del regime normativo.
Il parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) non è vincolante.
Domanda – Buona sera Avvocato. Ho avuto modo di leggere la bozza di decreto del prossimo TFA sostegno e sono confuso. Sebbene, in riferimento alla scuola secondaria, il requisito per accedere al corso specializzante resti l’abilitazione all’insegnamento, il Consiglio Superiore per la Pubblica Istruzione parla di partecipazione aperta anche ai laureati con 24 CFU. Qual è l’orientamento corretto? Quello contenuto nella bozza ministeriale o la linea espressa dal C.S.P.I.?
La risposta dell’Avv. Ciro Santonicola
Gentile docente, facciamo chiarezza.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è un organo collegiale che formula opinioni sulle materie legislative scolastiche.
Tuttavia, il parere espresso dal C.S.P.I., anche in merito al requisito richiesto per approdare al prossimo ciclo T.F.A. sostegno, non è vincolante.
Chiarito tanto, la bozza del decreto (di prossima pubblicazione in via definitiva), che regolamenta le modalità per partecipare al summenzionato corso, annovera la necessaria “abilitazione all’insegnamento”.
Il mantenimento dell’abilitazione, requisito di accesso, potrebbe dipendere dalla circostanza per la quale non è stato emanato il regolamento di cui all’articolo 12, comma V, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (attuativo della legge 107 del 2015) che avrebbe dovuto definire i piani di studio, le nuove modalità attuative ed organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno.
Si tratta, giova ribadirlo, di notizie non ancora ufficiali che attendono conferme.
Al fine di preaderire al RICORSO “T.F.A. SOSTEGNO 2019-INSEGNANTI NON ABILITATI”: https://scuolalex.it/ricorso-tfa-sostegno-2019-per-docenti-non-abilitati/