legge di bilancio docenti

Il 30 dicembre 2018 è stata approvata la Legge di Bilancio 2019.
Tra le novità apportate dalla legge, di particolare interesse per i docenti sono quelle relative alle modifiche del decreto legislativo n.59 del 13 aprile 2017 relativo al reclutamento del personale docente.

Reclutamento personale docente

Di seguito le modifiche apportate al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, con lo scopo di ridimensionare i costi per il reclutamento del personale docente delle secondarie di primo e di secondo grado (articolo 792).
« Percorso FIT » è sostituito da: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

Articolo 1: comma 2, le parole: «percorso formativo triennale» sono sostituite da: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

Articolo 2:
Comma 1, la lettera b) diventa «un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
nella lettera c), le parole: «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b)» sono sostituite da «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
Comma 2 è sostituito da: «2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III»;
Abrogati commi 3 e 5 ;

Articolo 3:
Al comma 1, le parole: «all’accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;
Al comma 2, le parole: «nel terzo e quarto» cambiano in: «nel primo e nel secondo»;
Al comma 3, le parole: «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo», le parole: «nel terzo e nel quarto» dalle seguenti: «nel primo e nel secondo» ed è aggiunto: «Rimane fermo il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi»;
Al comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: «anche raggruppate in ambiti disciplinari»;
Al comma 5, sostituire le parole: «per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa» con: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno»;
Il comma 6 è sostituito da: «6. Con decreto del MIUR sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d’esame e delle relative griglie di valutazione»;
7) i commi 7 e 8 sono abrogati;

Articolo 4:
Comma 2: aggiunte le seguenti parole:« fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233»;
Comma 3 è abrogato;

Articolo 5:
Comma 1: dopo le parole: «lettera a,» sono inserite le seguenti:«il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;

Comma 2: dopo le parole: «tecnico-pratico» sono inserite: «il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;

Comma 3, le parole: «, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado»;

Al comma 4, le parole: «Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
Sono aggiunti i seguenti commi:

4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso»;

Articolo 6:
Al comma 1, dopo le parole: «Il concorso» sono inserite le seguenti: «per i posti comuni» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « l concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale»;

Al comma 2, dopo le parole: «La prima prova scritta» sono inserite le seguenti: «per i candidati a posti comuni», le parole: «su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle» sono sostituite dalle seguenti: «sulle discipline» e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva»;
Al comma 3, dopo le parole: «La seconda prova scritta» sono inserite le seguenti: «per i candidati a posti comuni» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale»;

Il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente»;

Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno »;

Articolo 7:
Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all’articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo»;

Commi 2, 3 e 4  abrogati;

Al comma 5, le parole: « l’ambito territoriale » sono sostituite dalle seguenti: «l’istituzione scolastica», le parole: «quelli indicati nel bando» sono sostituite dalle seguenti: «quelle che presentano posti vacanti e disponibili » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo»;
La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;

Articolo 13:
Al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «Il terzo anno del percorso FIT» sono sostituite dalle: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» e le parole: «non è ripetibile e» sono soppresse;

Il comma 2 è abrogato;

Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica dove ha svolto il periodo di prova.

Il docente deve rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso»;
Il comma 4 è abrogato;

Gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;

Articolo 17:
Al comma 2, la lettera c) è abrogata;
Al comma 2, lettera d), le parole: «di cui alle lettere a), b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b) » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l’ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento»;
Commi 7, 8, 9 e 10 abrogati;

Articolo 19:
Il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l’anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all’articolo 3, comma 6»;
Comma 2 abrogato;

Articolo 20:
comma 1, il secondo periodo è soppresso;

Articolo 21:
comma 1: le parole da: «fermo restando» sino a: «percorso FIT» sono soppresse;
Alla lettera a), le parole: «109, 110, 115, 117, 118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «109 e 110»; le disposizioni dell’articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

Alla lettera b), le parole: «436 comma 1, 437, 438, 439, 440» sono sostituite dalle seguenti: «e 436, comma 1»; le disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

Articolo 22:
comma 2, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente in materia di classi di concorso».

Percorso FIT anno scolastico 2018-2019 nella nuova Legge di Bilancio

Importante: Ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato.

Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo. A decorrere dall’anno scolastico 2019-2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.

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