Concorsi scuola 2019, come cambia il reclutamento e la formazione iniziale

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Con la legge di Bilancio 2019 sono state apportate alcune  rilevanti modifiche al d. lgs 59/2017 sul FIT, disciplinante il reclutamento della scuola secondaria. Tra le principali novità, vi è quella di un unico concorso aperto a chi possiede i requisiti di accesso elencati nei successivi paragrafi. I docenti con tre anni di servizio, dunque, non avranno più un concorso riservato a parte. Di seguito, una guida sul nuovo percorso per il reclutamento alla luce dei più recenti cambiamenti.

Docente di ruolo: il nuovo iter

Ruolo su materia

Diversamente da come avveniva con i precedenti sistemi di reclutamento, adesso sarà sufficiente partecipare al concorso a cattedra. I vincitori, infatti, accederanno direttamente ad un ‘percorso annuale di formazione iniziale e prova’.

Altra novità è rappresentata dal ritorno del concorso abilitante. Coloro i quali supereranno le prove del concorso otterranno l’abilitazione.

Si dovrà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di accesso per poter partecipare al concorso a cattedre su materia:

  • titolo di accesso in una classe di concorso e possesso di 24 CFU nelle discipline antropo – psico – pedagogiche e didattiche. Gli Itp saranno esonerati dal requisito dei 24 CFU dino al 2025;
  • tre anni di servizio negli ultimi otto anni, di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale si concorre. Il presente requisito è da considerarsi valido in prima applicazione, vale a dire solo per il prossimo concorso;
  • abilitazione sulla specifica classe di concorso
  • abilitazione in un’altra classe di concorso e possesso del titolo di accesso nella classe di concorso per la quale si concorre.

Ruolo su sostegno

Il percorso sul sostegno tornerà ad essere composta da due fasi, quella di specializzazione e quella costituita dal concorso.

Per partecipare alle selezioni per la specializzazione sul sostegno, si dovrà possedere uno dei seguenti requisiti:

  • titolo di accesso ad una classe di concorso e il possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo – psico – pedagogiche e didattiche;
  • abilitazione su una classe di concorso.

Potrà, invece, partecipare al concorso per sostegno chi:

  • ha un titolo i accesso ad una classe di concorso, i 24 CFU e il TFA sostegno;
  • ha l’abilitazione su una classe di concorso e specializzazione su sostegno.

Con riferimento al prossimo bando per la specializzazione per sostegno, on è ancora chiaro se i requisiti di accesso saranno quelli della nuova o vecchia normativa.

Scelta regione, classe di concorso e fabbisogno

Anche dopo l’approvazione definitiva della legge di Bilancio 2019, il concorso sarà nazionale su base regionale. Nulla cambia anche per la scelta della regione: ogni candidato potrà sceglierne solo una nella quale concorrere e, laddove risulti vincitore, entrerà in ruolo nella regione scelta.

Una novità riguarda la scelta delle classi di concorso: i candidati, infatti, potranno sceglierne una sola per grado e per sostegno.

Infine, resta la norma secondo cui i posti saranno banditi sulla base del fabbisogno. Ne consegue che in alcune regioni italiane potrebbe non essere previsto alcun posto.

Prove concorsuali: saranno tre per la propria materia, due per il sostegno

Saranno tre le prove concorsuali per la propria materia:

  1. Prima prova scritta nazionale sulle discipline afferenti alla classe di concorso;
  2. Seconda prova scritta nazionale sulle discipline antropo – psico – pedagogiche e didattiche;
  3. Prova orale sulle conoscenze della propria disciplina in cui si verificherà anche la conoscenza di una lingua straniera almeno al livello B2 (non è richiesta la certificazione) e le competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Saranno due, invece, le prove concorsuali per sostegno:

  1. Prova scritta nazionale sulla pedagogia speciale, didattica dell’inclusione e le relative metodologie;
  2. Prova orale.

Entrambe le tipologie di prove (materia e  sostegno) saranno da considerarsi superate se verrà conseguita una valutazione non inferiore a 7/10. Sarà possibile accedere alla prova successiva solo se è stata superata quella precedente.

Punteggio finale e abilitazione anche per i non vincitori

Il punteggio finale verrà calcolato nel caso in cui tutte le prove saranno state superate. Esso sarà composto per l’80% dal punteggio delle prove concorsuali e dal 20% dai titoli.

Pur non essendo ancora state stabilite le tabelle di valutazione dei titoli, il d. lgs 59/2017 prevede che saranno valorizzati il dottorato di ricerca, l’abilitazione raggiunta mediante percorsi selettivi, il superamento delle prove in un precedente concorso ordinario per titoli ed esami e i titoli accademici nel campo della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione.

Potranno accedere al percorso annuale di formazione e prova solo i vincitori di concorso. Ad ogni modo, i candidati che supereranno tutte le prove, ma che non saranno vincitori (per il raggiungimento del tetto di posti disponibili) otterranno ugualmente l’abilitazione.

Percorso annuale di formazione e di prova e vincolo di permanenza

Il percorso triennale del FIT viene ridotto ad un solo anno e si chiamerà percorso annuale di formazione e di prova. La nuova normativa richiama quella che prevedeva il vecchio anno di prova.

Le ultime due rilevanti novità riguardano l’anno di prova, che torna ad essere ripetibile, e l’aumento del vincolo di permanenza. In caso di valutazione positiva, il docente è confermato in ruolo presso la scuola in cui ha svolto l’anno di prova. In questo caso, dovrà restare altri quattro anni nella stessa scuola, prima di poter chiedere la mobilità.

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