In seguito alla sottoscrizione del CCNI sulla mobilità 2019 in molti ci chiedono chiarimenti in merito ai requisiti per inoltrare domanda di assegnazione provvisoria o per il trasferimento. I due passaggi ovviamente sono differenti.

Assegnazione provvisoria

L’assegnazione provvisoria è un movimento che consente al richiedente di lavorare per un anno scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità. La scuola sarà quella indicata tra le preferenze nella domanda. Lo spostamento non incide sulla sede di titolarità: la scuola di provenienza rimane tale, anche se per un anno si lavora in un altro istituto. La scuola a cui si può essere destinati, diversa da quella in cui si è titolari, può essere nella stessa provincia o altra provincia.
Può essere richiesta solo per ricongiungimento familiare o particolari problemi di salute.
Pertanto non è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per altri motivi (ad esempio conflittualità con colleghi o Dirigente Scolastico):

Trasferimento/mobilità

Il trasferimento è lo spostamento di un docente da una scuola ad un’altra dello stesso comune o della stessa provincia, ma sempre nello stesso ordine d’istruzione e nella stessa classe di concorso (per le scuole secondarie di primo e secondo grado); si utilizza il termine mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale, per indicare passaggi di cattedra, passaggi di ruolo o semplicemente il cambio di provincia di titolarità mantenendo stesso ordine di scuola e classe di concorso.

Il trasferimento ha vincolo triennale quando:
• il docente ottiene titolarità su scuola a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, con specifica richiesta della scuola;
• se la mobilità è stata ottenuta su scuola nel corso dei movimenti della I fase attraverso codice di distretto sub comunale;
• per i movimenti di II fase nello stesso comune oppure passaggio da posto comune a posto su sostegno e viceversa;
• in caso di mobilità professionale.
Il docente non è soggetto al vincolo triennale quando:
• ottiene titolarità su scuola fuori dal comune o distretto sub comunale;
• docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.

La differenza principale tra assegnazione provvisoria e trasferimento è che la prima ha carattere annuale, mentre il trasferimento  può essere soggetto al vincolo triennale.

Trasferimento d’ufficio

Il trasferimento d’ufficio interessa solo i docenti in soprannumero. È un movimento disposto dall’Ufficio Scolastico Provinciale nei confronti dei docenti soprannumerari che non hanno ottenuto il trasferimento o per coloro, che pur essendo considerati in soprannumero, non hanno presentato domanda.

Spostamenti da un plesso ad un altro

Il Dirigente Scolastico può spostare i docenti da un plesso all’altro?

Nel CCNI leggiamo:” per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 , ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento“.

Quindi il DS non potrà trasferire i docenti da un comune all’altro, dove vi è un altro plesso della stessa scuola, ma dovrà seguire precisi criteri.