Ata, i controlli sulle graduatorie si diffondono a macchia d'olio

Dopo gli ultimi scandali dei diplomi falsi rinvenuti specialmente in Veneto, le indagini sulle graduatorie di terza fascia Ata si diffondono a macchia d’olio. Gli Uffici scolastici regionali di Toscana ed Emilia Romagna hanno diffuso una nota con oggetto: “Indicazioni verifica graduatoria di circolo ed istituto Dm 640/17 personale Ata-requisiti di ammissione, titoli culturali e titoli di servizio degli aspiranti”. Da tempo anche in Piemonte e Lombardia si stanno effettuando intensi controlli sui titoli dei candidati supplenti.

Titoli falsi candidati supplenti Ata: cosa fare

Quando ci si trova dinanzi a dichiarazioni false da parte del candidato Ata, occorre:

  • dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria nel caso in cui tale dichiarazione riguardi un requisito per l’ammissione; preliminarmente dovrà essere comunicato l’avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 8 della legge 241/1990 per consentire all’interessato di produrre eventuali chiarimenti. L’esclusione risulta essere confermata dall’orientamento giurisprudenziale in materia,
    si veda ad esempio Consiglio di Stato, sez. VI, 21/01/2015 n. 221, secondo la quale
    “l’Amministrazione ha operato correttamente e non in maniera contraddittoria poiché
    ha deciso di escludere l’attuale appellante dagli elenchi provinciali per il conferimento
    delle supplenze e dalla graduatoria, ex art. 554 del D.Lgs. n. 297/94 per mancanza dei
    requisiti richiesti, accertata obiettivamente, mancanza che ha prodotto pure la
    decadenza dei benefici conseguiti in base alla dichiarazione risultata non veritiera ai
    sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000”;
  • risolvere il contratto di lavoro stipulato;
  • dichiarare non valido ai fini giuridici il servizio prestato: l’art. 2126 c.c. secondo cui “la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione” tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento;
  • segnalare tempestivamente all’Ufficio dei procedimenti disciplinari.

Di fatto sono stati licenziati nelle ultime settimane diversi collaboratori scolastici che svolgevano supplenza in alcune scuole del Veneto, ma i controlli porteranno ancora a scoprire tanti altri casi simili a questi.