Ai fini della mobilità 2019/22 saranno disponibili, in ciascuna scuola, tutti i posti “vacanti” ovvero la somma dei posti attribuiti nell’organico dell’autonomia per ciascuna tipologia o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti assegnati per il curricolare e quelli per il potenziamento), meno i posti occupati dai docenti già titolari della scuola e quelli degli incaricati triennali del corrente a.s. che transitano di diritto prima delle operazioni e ne assumono la titolarità.
Sedi disponibili mobilità 2019/20
Per la mobilità dell’a.s. 2019/2020 sono sottratti dalle disponibilità i posti sui quali attualmente prestano servizio i docenti al terzo anno del percorso FIT, sui quali si conferma l’assunzione a tempo indeterminato ad avvenuta valutazione positiva.
- I posti disponibili su ciascun comune saranno pari alla somma dei posti (disponibili) nelle singole scuole che ne fanno parte.
- I posti disponibili a livello provinciale saranno pari alla somma dei posti dei comuni, dopo aver detratto eventuali docenti in esubero, titolari in provincia, che vanno preventivamente ricollocati e i docenti che cessano il collocamento fuori ruolo.
I posti disponibili in ciascuna scuola all’inizio delle operazioni possono aumentare nel caso di “uscita” di qualche docente sia per trasferimento che per passaggio.
Aliquote per i trasferimenti interprovinciali e professionali
Al termine dei trasferimenti provinciali e dopo avere riassorbito gli eventuali esuberi, è accantonato il 50% delle disponibilità per le immissioni in ruolo. Nel limite del restante 50% si realizzano i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale (III fase) sulla base di aliquote così rimodulate nel triennio di vigenza del CCNI:
- a.s. 2019/2020
50% immissioni in ruolo
40% mobilità territoriale interprovinciale
10% mobilità professionale
- a.s. 2020/2021
50% immissioni in ruolo
30% mobilità territoriale interprovinciale
20% mobilità professionale
- a.s. 2021/2022
50% immissioni in ruolo
25% mobilità territoriale interprovinciale
25% mobilità professionale
L’eventuale posto dispari disponibile al termine delle operazioni di II fase (art.8 comma 7) è assegnato ad anni alterni prima alla mobilità poi alle immissioni in ruolo, quindi ancora alla mobilità. L’eventuale posto non intero nella ripartizione del 50% destinato alla mobilità si arrotonda alla frazione maggiore e, in caso di parità, ai trasferimenti. Per le classi di concorso in esubero nazionale, e fino al permanere della situazione, la mobilità territoriale si attua sul 100% delle disponibilità calcolate dopo la II fase.
(Fonte: FLC CGIL)