Permessi Personale ATA: tutto quello che c’è da sapere

Date:

Il CCNL scuola del 09.04.18 include delle novità riguardanti i permessi personale ATA. In precedenza abbiamo analizzato i permessi per i docenti, ora vediamo nel dettaglio quali tipologie di permessi spettano al personale Ata.

Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari

I tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (documentati anche tramite autocertificazione) sono stati modificati in 18 ore per anno scolastico. I permessi, anche se fruiti in ore, sono un diritto pertanto non possono essere negati per esigenze di servizio e non è possibile entrare nel merito dei motivi della richiesta. Non è possibile il frazionamento orario. Per il personale assunto part-time, le 18 ore sono riproporzionate.

Importante sottolineare che tali permessi non possono essere fruiti contemporaneamente ad altre tipologie di permessi a ore, ma possono invece essere cumulati per l’intera giornata lavorativa. In questo caso vengono conteggiate sei ore, quindi le 18 ore equivalgono a 3 giorni.

Il personale in servizio 5 giorni con 7 o 12 ore, o con rientri pomeridiani, non potrà richiedere il recupero delle ore non svolte. Se i permessi sono fruiti per l’intera giornata, saranno comunque calcolati in 6 ore.

Permessi e congedi previsti per particolari disposizioni di legge

I tre giorni di permesso per assistere familiare disabile (legge 104) possono essere utilizzati anche ad ore (è il personale a deciderlo) fino ad un massimo di 18 ore mensili. Il nuovo CCNL prevede anche, per organizzazione amministrativa, che il dipendente chiedente permessi 104, debba produrre una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese.

Esclusivamente in caso di urgenza, la comunicazione deve pervenire nelle 24 ore precedenti e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro.

Permessi per specifiche disposizioni di legge

Anche i permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, i permessi e congedi stabiliti dall’art. 4, comma 1, Lg. 53/2000 (tre giorni di permesso retribuito all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente che risulti da certificazione anagrafica) possono essere usufruiti in ore.

Il dipendente che intende fruire dei permessi, comunica alla propria amministrazione i giorni di assenza con un preavviso di tre giorni, salvo comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro.

Permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici  

Nel nuovo contratto troviamo in aggiunta 18 ore di permesso da utilizzare per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Anche queste ore possono essere fruite su base sia giornaliera che oraria (18 ore) per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza e sono riproporzionate in caso di part time.

Se i permessi sono fruiti in ore, sono incompatibili con l’utilizzo di altri permessi fruibili ad ore e con i riposi compensativi. Non è prevista la decurtazione del trattamento economico accessorio per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Ricordiamo che le sei ore di permesso fruite su base oraria sono per convenzione uguagliate ad intera giornata lavorativa. Se i permessi sono fruiti per l’intera giornata possono essere cumulati. In questo le ore di assenza vengono scalate dal monte orario (esempio 7 ore di assenza vengono scalate dalle 12 ore di orario lavorativo).

In questo caso, però, il trattamento economico accessorio è decurtato per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. Il personale Ata può utilizzare altri permessi oppure assenza per malattia.
Inoltre, il personale ATA ha diritto ai seguenti permessi:

• brevi a recupero;

• motivi personali o familiari;

• riposi spettanti per lavoro straordinario.

Si può ovviamente utilizzare il giorno di malattia, diritto del dipendente anche riconosciuto dal CCNL/2007. Per poter usufruire dei permessi, il dipendente deve presentare domanda con preavviso di tre giorni. Solo in caso di urgenza la domanda può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro.

L’assenza sarà giustificata tramite certificazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, dove è stata svolta la visita o la prestazione.

La certificazione di avvenuta visita deve essere inoltrata all’amministrazione da parte del dipendente o, in alternativa, essere trasmessa direttamente anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

Ulteriori permessi usufruibili

Concludendo, rimangono invariati i seguenti permessi:

• tre giorni per lutto;

• otto giorni per partecipare a concorsi o sostenere esami (sono compresi i giorni per eventuale viaggio);

• quindici giorni per licenza matrimoniale.

Tali permessi continuano ad essere su base giornaliera, sottratti alla discrezionalità del dirigente e giustificati anche mediante autocertificazione.

Share post:

Newsletter

Ultime Notizie

Potrebbe interessarti
Potrebbe interessarti

Roma, lite tra studentesse in un liceo della Capitale: intervengono i Carabinieri

Un incidente turbolento si è verificato in un istituto...

Concorsi Docenti 2024, prova orale: elenco avvisi USR estrazione lettera [in aggiornamento]

Concorsi Docenti 2024 - Il processo selettivo per i...

Stipendi NoiPA Aprile 2024: qualcosa non torna, cedolini ridotti di circa 100 euro

In Aprile 2024, alcuni dipendenti pubblici potrebbero notare una...