mobilità 2019
mobilità 2019

Con il nuovo contratto mobilità 2019-2022 per docenti, ATA e personale educativo, firmato lo scorso 31 dicembre 2018, sono state ripristinate le tre fasi: comunale, provinciale e interprovinciale.
Andiamo ora ad analizzare come vengono svolte le tre fasi e quali sono gli ordini di precedenza per ognuna di esse.

Prima fase comunale

Le operazioni della prima fase della mobilità comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. In questa fase l’ordine delle operazioni dei movimenti (a domanda) sarà il seguente:

Seconda fase provinciale

La seconda fase del movimento riguarda i trasferimenti da un comune all’altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia stessa. I movimenti seguiranno il seguente ordine:

Tutte le operazione di trasferimento terranno conto della posizione in graduatoria. A parità di punteggio conta la maggiore anzianità anagrafica.

Terza fase interprovinciale

Le operazioni di mobilità relative alla terza fase si basano su specifiche aliquote (art. 8 contratto mobilità 2019) e precisamente:
a.s. 2019/20: il 40% delle disponibilità destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
a.s. 2020/21: il 30% delle disponibilità destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
a.s. 2021/22: il 25% delle disponibilità destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.

Le aliquote sono applicate salvo accantonamenti e soprannumero provinciale distinguendo tra posto comune o sostegno.
Di seguito l’ordine delle operazioni per la mobilità professionale, tenendo conto delle aliquote assegnate alla terza fase:
Di seguito invece le operazioni effettuate sulle disponibilità destinate alla terza fase e disponibili dopo le altre operazioni:

I passaggi tra i ruoli diversi della scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola o grado di istruzione.
In tutte le operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo graduatoria stilata in base alla tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. Le richieste vengono esaminate partendo dal punteggio maggiore. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla anzianità anagrafica.