ATA, graduatorie terza fascia: quale valore ha il servizio nelle paritarie?

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Nell’ambito delle graduatorie ATA (terza fascia) il servizio svolto negli istituti paritari, al fine di essere riconosciuto, deve avere avuto regolare retribuzione. A riferirlo è il portale Orizzonte Scuola, che ha recentemente portato all’attenzione degli utenti la lettera di una lettrice che ha proposto una domanda sul precitato argomento.

Graduatorie ATA: il servizio svolto nelle paritarie

Giovanni Calandrino di Orizzonte Scuola ha fatto notare come il servizio valutabile all’interno degli istituti scolastici paritari sia quello prestato e/o coperto da contratto con relativa retribuzione, anche ridotta. Non sono invece valutabili gli eventuali periodi in cui il proprio ruolo è stato sì coperto, ma senza alcun regolare assegno.

Fanno eccezione i casi relativi a situazioni legislativamente (o contrattualmente) disciplinate per cui il tempo in cui si presta servizio senza assegni sia computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Volendo ribadire la situazione in poche (ma semplici) parole: il servizio nelle scuole paritarie deve essere stato necessariamente retribuito con tanto di regolare busta paga e versamento di contributi, per poter essere valutabile. Tali dettagli possono essere difficili da controllare per i controinteressati iscritti in graduatoria. Proprio per questo le richieste sono estese alle segreterie.

Il compito delle segreterie

Ricordiamo come le segreterie debbano controllare puntualmente il punteggio di ogni lavoratore solo all’attribuzione del primo incarico di supplenza. Spesso il cassetto previdenziale non rende noti tutti i contributi versati e di conseguenza è necessario attivarsi per mettersi formalmente in regola.

Come informa Orizzonte Scuola, nel caso in cui venga appurato un mancato versamento dei contributi, la scuola dovrà necessariamente attivarsi per emettere un decreto rettifica di punteggio, permettendo la ricollocazione precisa all’interno delle graduatorie con tanto di eventuale ed immediata cessazione dell’attività di supplenza (nel caso in cui non si abbia più il titolo necessario). Conseguentemente il servizio prestato potrà essere riconosciuto di fatto e non di diritto e quindi non sarà prevista alcuna attribuzione di punteggio.

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