A cura dello Studio Legale Esposito/Santonicola

 

Gentili docenti ed operatori scolastici,

A seguito delle numerose richieste, giunte con email all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, lo studio legale SANTONICOLA AND PARTNERS illustra sinteticamente cosa vuol dire intraprendere un’azione giudiziaria al cospetto della Magistratura del Lavoro.

  1. CHI DECIDE LA CAUSA, UNA SINGOLA PERSONA O IL COLLEGIO GIUDICANTE? La vertenza scolastica (per l’abilitazione, l’inserimento nella fascia di insegnamento superiore, la stabilizzazione lavorativa, il risarcimento o altro) è definita, in primo grado, da un singolo magistrato;
  2. SULLA BASE DI QUALE CRITERIO L’AVVOCATO SCEGLIE IL GIUDICE DELLO SPECIFICO TERRITORIO? L’individuazione del magistrato, territorialmente competente, dipende dalla sede di ultimo servizio statale allegata dal ricorrente (ai sensi dell’art. 413 c.p.c. comma V). In assenza di contratto, si fa riferimento alla graduatoria. Se manca il contratto e la graduatoria, si applicano le regole degli artt. 18 e ss. c.p.c., depositando il ricorso al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Foro dove ha sede la parte convenuta in giudizio (M.I.U.R.);
  3. IL GIUDICE DEL LAVORO È OBBLIGATO A SEGUIRE UN ORIENTAMENTO GIUDIZIARIO NEGATIVO ESPRESSO DAL T.A.R. O CONSIGLIO DI STATO? Non esiste nessun “effetto vincolante” di una pronuncia giudiziaria T.A.R./CONSIGLIO DI STATO per la Magistratura del lavoro che può tranquillamente dissentire, sentenziando in maniera opposta.
  4. UN RICORSO SCUOLA CHE, SOLITAMENTE, SI INVIA AL T.A.R. NELLE FORME DELLA CLASS ACTION, PUÒ IN ALTERNATIVA ESSERE DEPOSITATO INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO?

Dipende dalla tipologia di ricorso.

Ci si rivolge, solitamente, al T.A.R. quando si impugna in modo diretto un Bando di CONCORSO (controversia concernente un atto amministrativo adottato dal M.I.U.R. nell’esercizio del potere conferito), domandandone l’annullamento.

Diversamente, allorché si lamenti l’esclusione da una determinata graduatoria, il mancato riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento, l’illegittimo depennamento/licenziamento, la mancata concessione di un trasferimento, la negata stabilizzazione lavorativa e, più in generale, lo scorretto esercizio del potere autoritativo conferito alla Pubblica Amministrazione (M.I.U.R.), che agisce alla pari del datore privato nella gestione del rapporto di lavoro, il giudizio è iscritto al ruolo della Magistratura Civile (GDL).

  1. SI POTRÀ PRESENTARE UNA CLASS ACTION AL GIUDICE DEL LAVORO O TALE  RICORSO SARÀ NECESSARIAMENTE INDIVIDUALE, DA CONSIGLIARE A QUANTI NON VOGLIANO RITROVARSI NEI CALDERONI GIUDIZIARI?

Il ricorso al G.D.L. non potrà mai sfociare in un “calderone giudiziario” , dovendosi necessariamente differenziare le posizioni in base ai singoli magistrati territorialmente competenti. Risulterà, tuttavia, possibile accorpare gruppi di docenti, tutti con sede di ultimo servizio statale nello stesso territorio ed identiche caratteristiche (esempio: 4 insegnanti tecnico pratici, con l’ultimo contratto statale su Milano, possono partecipare ad unico ricorso). Ovviamente, quanti desiderino un’azione giudiziaria individuale, intesa quale veste giuridica appositamente ricamata sul curriculum vitae del docente, potranno domandare “ricorso a parte” .

  1. COME SI SVOLGE L’UDIENZA DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO?

In via preliminare, il Magistrato verifica la regolarità degli atti presentati e la costituzione delle parti. Sul punto si precisa che non sempre i legali del M.I.U.R., benché informati del giudizio, intervengono nella causa, circostanza quest’ultima non prevedibile.

Segue una fase istruttoria, dove vengono ammesse le prove a sostegno delle ragioni.

Infine, si discutono le conclusioni delle parti e si giunge alla sentenza di merito.

 

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I LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA ANALIZZERANNO LE NUOVE RICHIESTE.