Concorso scuola 2019: cosa cambia con l'abolizione del FIT
Concorso scuola 2019: cosa cambia con l'abolizione del FIT

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato i requisiti per poter partecipare al concorso scuola 2019. La nuova norma ha apportato una radicale modifica al futuro reclutamento per il personale docente, abolendo di fatto il FIT triennale, approvato nel D.L. 59/17, sostituendolo con l’anno di prova.

Abolizione FIT triennale

Oltre all’ammissione al concorso scuola secondaria degli ITP con il solo titolo di studio del diploma e senza l’obbligo del conseguimento dei 24 CFU, una delle maggiori novità è rappresentata proprio dall’abolizione del FIT triennale. Tale percorso è stato istituito solo per un anno e la sua abolizione avrebbe lo scopo di snellire la procedura di selezione. Ai vincitori del concorso spetterà solo un anno di prova e non più tre anni di formazione per l’ottenimento della cattedra definitiva. L’assunzione dei docenti avverrà direttamente con la stipula di un contratto a tempo indeterminato.

Docenti ammessi al percorso di formazione annuale FIT nell’a.s. in corso

I docenti che stanno svolgendo il percorso FIT in questo anno scolastico, dovranno svolgere i seguenti adempimenti:

  • progettazione didattica annuale con assistenza del tutor;
  • progetto di ricerca-azione;
  • verifiche in itinere;
  • elaborazione del portfolio professionale, inclusivo del bilancio di competenze iniziale e finale e del piano di sviluppo professionale;
  • svolgimento effettivo di almeno 180 di servizio, dei quali almeno 120 giorni  di attività didattica;
  • colloquio finale.

Se il percorso annuale di formazione avrà esito positivo, il docente resterà altri quattro anni nella stessa scuola in cui ha superato l’annualità di formazione e prova.

Ricordiamo, inoltre, che il periodo di formazione è ripetibile. Per i docenti ammessi al FIT, infatti, il percorso annuale corrisponde all’anno di formazione e prova dei docenti immessi in ruolo da GaE e GM 2016 (con la differenza che questi ultimi sono già di ruolo, a differenza dei colleghi che sono assunti con supplenza annuale fino al superamento del percorso).

Mobilità docenti terzo anno FIT: cosa prevede il CCNI

Per la mobilità docenti, il nuovo CCNI 2019/22 distingue tra i docenti che sono già impegnati nel percorso FIT e quelli che invece sono stati individuati dopo il 31/08/18 (sempre da graduatorie approvate entro il 31/12/2018).

I primi, superato con esito positivo il percorso annuale di formazione, assumono la titolarità nella scuola in cui hanno prestato servizio, a partire dall’a.s. 2019/20. In caso di carenza di cattedre nella scuola di servizio, assumono la titolarità su scuola per uno dei posti disponibili nella stessa provincia, al termine delle operazioni di mobilità e comunque con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo.

Per i docenti individuati dopo il 31/08/18 che attualmente non stanno svolgendo il periodo di formazione e prova, è prevista la possibilità di accantonamento di un posto a livello provinciale, terminate le operazioni di mobilità. La titolarità su scuola decorre dal 01/09/2019. Anche questa categoria quindi resta esclusa dalla mobilità per l’a.s. 2019/20.

Alcuni dubbi sulle precedenze

L’abolizione del percorso FIT fa sorgere dubbi sulle eventuali precedenze per trasferimenti e mobilità. In particolare, se un docente di ruolo chiede il trasferimento da sostegno a materia in una scuola in cui un docente sta svolgendo l’anno di prova da percorso FIT, a chi spetta l’attribuzione della cattedra?

Il problema non sussiste in quanto se il docente passa positivamente l’anno di formazione, passerà titolare su scuola a partire dal 1 settembre 2019, pertanto il posto non sarà tra quelli disponibili per la mobilità.Â