Con il varo, lo scorso 28 gennaio, del decreto–legge n.4/2019 contenente “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il Consiglio dei Ministri, ha introdotto – tra l’altro – una nuova disciplina agevolata del riscatto dei periodi di studio non coperti da assicurazione contributiva. Prima di esaminarne i dettagli con l’ausilio di alcuni esempi pratici, vediamo brevemente cosa già prevede la normativa di specie.
Riscatto di laurea: la normativa
In base al D. Lgs. n.184 del 30/4/1997 e ss. mm. ii., con il riscatto della laurea è possibile ottenere, a titolo oneroso e su presentazione di apposita istanza all’Ente previdenziale, il computo degli anni di studio tra i contributi lavorativi ai fini pensionistici.
A tal fine occorre:
- essere in possesso di un diploma di laurea (o titoli equiparati);
- i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto;
- essere titolari di almeno un periodo contributivo nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto.
Possono essere “riscattati” solo gli anni della durata legale del corso universitario con esclusione, dunque, di quelli “fuori corso”. La richiesta di riscatto, però, può anche essere parziale, avendo, cioè, ad oggetto solo alcuni anni del corso di studi.7
Costi e benefici
Riguardo ai costi da sostenere, poi, l’importo varia a seconda della presenza o meno di periodi contributivi al 31/12/1995 (data di passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo per il calcolo della pensione). Nel primo caso, l’Inps applicherà il metodo della riserva matematica, prendendo in considerazione una serie di variabili quali il sesso del richiedente, l’età, la collocazione temporale della domanda e la retribuzione. Diversamente, in caso di assenza di periodi contributivi antecedenti al 1996, l’importo sarà calcolato moltiplicando per un’aliquota del 33% l’ultima retribuzione annua imponibile. L’importo così determinato potrà, quindi, essere pagato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, senza interessi.
Il beneficio (pensionistico) che si ottiene è duplice: da un lato, aumentano i propri anni contributivi con la possibilità di raggiungere prima la pensione; dall’altro, viene incrementato il cd. montante contributivo (ovvero l’importo complessivo dei contributi previdenziali che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni, sul quale poi sarà calcolata la pensione), con l’opportunità di ricevere mensilmente un maggiore importo di pensione. Per la spesa annualmente sostenuta, infine, spetta la deduzione dal reddito imponibile ai fini Irpef. In tale quadro normativo si inserisce, appunto, la nuova disciplina “agevolata” contenuta nell’art.20 del decreto-legge del 28 gennaio 2019.
Agevolazioni
Due, in particolare, le forme di agevolazione, accessibili (anche in maniera congiunta), subordinate, però, al possesso di determinati requisiti. La prima misura consiste in uno sconto sul costo del riscatto ed è aperta a chi non abbia compiuto il 45° anno di età alla data di presentazione dell’istanza. Chi ha meno di 45 anni, infatti, può chiedere di riscattare gli anni di studio al prezzo agevolato (uguale per tutti) di 5.241,30 euro per ogni anno, così risparmiando fino a quasi il 60% rispetto alla richiesta “tradizionale”. Va, però, rilevato che i periodi di studio riscattati a prezzo ridotto potranno essere utilizzati solo per conseguire in anticipo il diritto alla pensione, ma non concorreranno a determinare la misura dell’importo mensile erogato.
La seconda agevolazione, invece, si riferisce alla facoltà di detrarre, in sede di dichiarazione dei redditi, il 50% degli oneri contributivi pagati per il riscatto degli anni di studio ed è riservata a tutti i laureati che – a prescindere dall’età anagrafica – alla data del 31 dicembre 1995 non avevano contributi versati.
In sostanza, senza limiti di età, dall’imposta reddituale lorda, per un massimo di 5 anni, viene detratta la metà degli oneri versati per il riscatto della laurea, a condizione di non avere periodi contributivi appartenenti al regime pensionistico retributivo. Entrambe le forme agevolate di riscatto, inoltre, riducono il numero massimo di rate in cui può essere dilazionato il pagamento dei relativi oneri portandolo da 120 a 60 mesi (ferma restando, però, la previsione del mancato addebito di interessi). Gli unici a non potere fruire della rateizzazione saranno quanti utilizzeranno i contributi da riscatto per la immediata liquidazione della pensione. Peraltro, chi accede alla pensione prima del pagamento di tutte le rate del riscatto, decade dal beneficio della rateizzazione in corso e dovrà versare l’importo residuo in un’unica soluzione.
Esempi
Per comprendere meglio la portata della nuova disciplina normativa, facciamo alcuni esempi pratici.
- Un docente di 35 anni che lavora dal 2005 (non importa se di ruolo o meno) ed ha laurea triennale e specialistica, ha diritto a riscattare i periodi di studio (5 anni in tutto) versando all’Inps in totale €.26.206,50 (in ragione di €.5.241,30 per ogni anno) dilazionabili in 60 rate mensili da €.436,78 e potrà detrarre annualmente dall’Irpef dovuta la somma di €.2.620,25. In questo modo, incrementerà la propria anzianità contributiva di 5 anni, anche se i 26.000 euro versati non entreranno a far parte della base di calcolo della futura pensione.
- Diversamente, nel caso di un insegnante di scuola superiore di 45 anni (compiuti) con laurea v. o. quadriennale che, però, non abbia contributi lavorativi versati prima del 1996 ed occupi attualmente la 3^ fascia stipendiale (dai 15 ai 20 anni contributivi), con una retribuzione annuale di €.26.512,09, sarà possibile ottenere solo il riscatto “tradizionale” versando il 33% dell’ultima retribuzione annuale per ogni anno del corso di studi, così per quasi €.35.000,00 complessivi, pagabili in 60 rate mensili da circa €.580,00. Tuttavia, per 5 anni avrà diritto a detrarre dall’Irpef la metà dei contributi di riscatto versati ogni anno per circa 3.500 euro e tutte le somme versate influiranno sull’importo della pensione mensile.
- Un terzo esempio, infine, può essere quello di un docente di 55 anni che lavora da prima del 1996 ed ha, dunque, contributi versati nel regime previdenziale retributivo. Per lei (o lui) è precluso l’accesso alle nuove agevolazioni: il costo del riscatto sarà determinato con il metodo della riserva matematica, rateizzabile in 120 mesi e l’importo versato annualmente potrà soltanto essere dedotto dal reddito imponibile sul quale viene calcolata l’imposta. Anche in questo caso, però, gli oneri versati concorreranno alla determinazione della misura della pensione che verrà erogata.
Per il riscatto della laurea (tradizionale o agevolato che sia) è necessario presentare apposito domanda all’INPS direttamente dal portale internet dell’istituto se si possiede PIN personale, oppure avvalendosi dell’assistenza di un CAF o di un professionista abilitato.
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