Ricostruzione carriera: Tribunale di Latina valida per intero il servizio precedente

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La ricostruzione di carriera da inviare, da parte delle segreterie scolastiche, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per l’apposizione del visto, in molte province continua ad avere una durata media di attesa superiore al quinquennio a causa dell’alto numero di pratiche. Così il personale docente e Ata interessato, dovrà attendere tempi lunghissimi prima di vedersi riconoscere il compenso adeguato al servizio svolto, con il giusto inquadramento stipendiale in base ai servizi prestati prima dell’immissione in ruolo.

Inoltre continua a far scalpore la possibilità di conteggiare per intero solo i primi 4 anni di pre-ruolo, mentre gli eventuali ulteriori servizi, svolti sempre come supplente, sono utili ai fini del computo soltanto per due terzi. Altra ingiustizia che si perpetua, è quella di non riconoscere gli anni di servizio svolti negli istituti paritari.

Svariate le sentenze che indicano il servizio a tempo determinato alla pari di quello svolto dal personale di ruolo o in scuole con la stessa valenza giuridica.

Riportiamo ora la sentenza del Tribunale di Latina  riguardante la ricostruzione di carriera di una docente assistita dallo Studio Legale BFI.

La sentenza

Il tribunale di Latina con sentenza n. 144/19 del 31/01/19, ha deciso che al momento del passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia a scuola superiore, l’anzianità di servizio deve comprendere non solo il servizio del ruolo attuale, ma anche quello precedente.
La vicenda riguarda una docente di scuola secondaria di secondo grado, la quale a seguito di passaggio di ruolo dalla materna alla scuola secondaria, non le veniva riconosciuto, in sede di ricostruzione di carriera tale servizio prestato presso la scuola materna.

Il giudice nel contestare l’operato del Miur richiama i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte SU con sentenza n. 9144 del 2016 in cui è stato affermato che, in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.

Stesso discorso vale anche per il passaggio da scuola dell’infanzia a scuola primaria: in caso di passaggio dal ruolo degli insegnanti di scuola materna al ruolo degli insegnanti di scuola elementare, come previsto dalla legge 11.07.1980, n. 312, trattandosi di personale appartenente al VI qualifica funzionale, viene conservata nel nuovo ruolo l’intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

In conclusione il MIUR è stato condannato al riconoscimento di tutti gli anni di insegnamento prestati presso la scuola materna prima del passaggio nel ruolo docente di scuola secondaria superiore ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive;
Una importante vittoria che conferma l’impegno riposto dallo Studio Legale BFI nella tutela dei diritti del personale docente e del personale amministrativo contro le ingiustizie dell’amministrazione scolastica.

Avv. Antimo Buonamano

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