Prosegue la rubrica di Scuolainformacurata dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola-Studio SANTONICOLA AND PARTNERS, nella quale forniremo – di volta in volta – una consulenza legale gratuita ai nostri lettori. Se vorrete sottoporci i vostri quesiti legali, potrete scriverci al seguente indirizzo: legale@scuolainforma.it. Risponderemo nel più breve tempo possibile in questa sezione.

L’Avvocato risponde: il quesito della settimana

RICORSO SANTONICOLA TFA SOSTEGNO 2019 (IV CICLO) PER L’ACCESSO DIRETTO ALLA PROVA SCRITTA.

L’AZIONE GIUDIZIARIA CONTESTA LA MANCANZA DI UNA “SOGLIA DI SUFFICIENZA” AI FINI DEL SUPERAMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA.

Gentile Avvocato Santonicola,

Siamo due fratelli, il primo con Diploma I.T.P. e l’altro in possesso di laurea+24 C.F.U., uniti da un obiettivo comune: il conseguimento della specializzazione sul sostegno per insegnare agli alunni diversamente abili.

Avendo appurato, in base al nuovo Decreto M.I.U.R. -regolamento sulle modalità di accesso al T.F.A. SOSTEGNO IV CICLO- che possediamo i requisiti per sostenere la preselezione,  invochiamo la sua tutela, in sede giudiziaria, volendo aumentare le possibilità di accedere alla seconda prova scritta T.F.A. SOSTEGNO. Non riteniamo legittimo, infatti, che, per superare i test a risposta multipla, potrebbe non bastare l’aver ottenuto un punteggio di sufficienza. Qual è il ricorso consigliato?

AVV. CIRO SANTONICOLA.

Gentile docente, il M.I.U.R. ha pubblicato il Decreto n. 92 dell’8 febbraio 2019, che disciplina le procedure di specializzazione per il sostegno.

Concentriamo la nostra attenzione sul test di preselezione (prima prova): 60 quesiti a risposta multipla, la risposta corretta vale 0,5 punti.

Saranno ammessi alla fase successiva (prova scritta) un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola università, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, regolamento Tfa Sostegno IV Ciclo.

Tale criterio di valutazione restringerà – potenzialmente – in modo eccessivo la selezione, escludendo i candidati con un bagaglio culturale sufficiente e idoneo ad intraprendere il percorso formativo in questione.

In sostanza, nessuna soglia di sufficienza è stata prevista.

Se, ad esempio, l’università X prevede 100 posti disponibili e, come stabilito dal decreto Tfa IV Ciclo, superino la preselezione i primi 200 classificati, paradossalmente potrebbero accedere alla seconda prova i candidati con voto complessivo inferiore alla sufficienza, laddove in altro ateneo Y (che abbia bandito 100 posti), utilizzandosi lo stesso criterio, un docente che abbia correttamente risposto a 58 domande su 60 ptorebbe risultare escluso dal concors, in quanto non rientrante nei primi 200.

Il ricorso mirerà, previa dichiarazione di illegittimità o incostituzionalità di una preselezione che violi i principi meritocratici, a consentire l’accesso diretto alla seconda prova scritta del Tfa sostegno IV ciclo, in favore di quanti si vedranno costretti a sottoporsi ad un test che non prevede soglie di sufficienza.

NB: risulterà comunque necessario – ai fini del ricorso – sostenere la contestata preselezione, non ravvisandosi conflitto tra la partecipazione alla prova ed il concomitante avvio del giudizio.

In tale ottica l’azione giudiziaria rappresenterà una tutela aggiuntiva a beneficio di coloro che, sottoponendosi ad un’impegnativa preselezione dove saranno ammessi – allo step successivo – un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili, si vedranno da subito tutelati, in via giudiziaria, allorché abbiano raggiunto almeno la sufficienza al test.

Si rende, in ultimo, noto come la necessità di avviare – da subito – il ricorso derivi dalla circostanza che l’atto ministeriale, immediatamente lesivo, sia rappresentato dal decreto 9 dell’8 febbraio 2019, impugnabile entro precisi termini temporali.