Mobilità 2019: a chi spetta il bonus di 10 punti

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Nel nuovo contratto mobilità 2019 è previsto un bonus di 10 punti per il personale docente ed educativo. Per il personale ATA invece, il bonus è di 40 punti. I punti sono assegnati sia per la mobilità territoriale sia per la quella professionale. Non tutto il personale della scuola, però, ha diritto a tale punteggio aggiuntivo.

Chi ha diritto al bonus

Nel nuovo contratto la Tabella A per la mobilità territoriale e la Tabella B per la mobilità professionale, riportano i vari punteggi a cui il personale docente ed educativo ha diritto. È anche possibile valutare un punteggio una tantum pari a 10 punti come indicato nella Tabella A (A1 lettera D) e nella Tabella B (B1 lettera D).

Tale punteggio aggiuntivo spetta, però, solo ai docenti che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non hanno presentato domanda di trasferimento provinciale, passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’hanno revocata nei termini previsti. Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Importante sottolineare che il bonus è validato se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi, cioè l’anno di arrivo più i successivi 3 durante i quali non deve essere stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Inoltre tale punteggio viene riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:
• domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
• domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico dello stesso circolo di titolarità;
• domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel ottennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell’art. 13, comma 1 del CCNI.

Il docente che ha diritto al punteggio aggiuntivo deve dichiararlo elencando gli anni in cui non ha presentato la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle A e B.

Non hanno diritto al bonus i docenti ex DOS (Dotazione Organica di Sostegno) negli anni interessati.

La tabella I dell’allegato E riporta invece i punteggi del personale ATA. Nella sezione F troviamo il bonus di 40 punti ottenibile con le stesse clausole valevoli per i docenti.

Perdita del bonus

Il bonus può essere revocato esclusivamente nel caso in cui si ottenga (a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale): il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria. La sola presentazione della domanda di mobilità, anche nella provincia, non determina la perdita automatica del punteggio aggiuntivo acquisito.

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