Scuola, assunzioni docenti 2020/1: focus su blocco mobilità, ecco chi non potrà trasferirsi
Scuola, assunzioni docenti 2020/1: focus su blocco mobilità, ecco chi non potrà trasferirsi

Come annunciato già da diversi giorni, l’apertura della finestra per la presentazione della domanda di mobilità, avverrà tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile. I docenti interessati, come ogni anno, avranno a disposizione un mese per poter presentare la relativa domanda.

In attesa di ciò, tra gli insegnanti sono sorti alcuni interrogativi, soprattutto tra coloro che risultano essere neo immessi in ruolo nel corrente a.s 2018/2019. Vediamo di fare chiarezza.

Chi non potrà presentare domanda per la mobilità 2019

Tutti gli insegnanti, di ogni ordine e grado, che siano di ruolo e anche coloro che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato il 1 settembre 2018, potranno partecipare alla mobilità, la cui possibilità di richiesta dovrebbe prendere avvio tra circa un mese.

Questo significa che anche i neo immessi in ruolo nell’a.s. 2018/2019 vi potranno aderire se interessati, sebbene si stiano ritrovando a svolgere l’anno di prova. E ciò vale sia per i neo immessi da Gae che da Gm concorsuali, anche per chi si ritrovi ancora in ruolo con riserva in attesa di sentenza di merito. Non potranno invece presentare domanda di mobilità i docenti in anno di prova al 3 anno del percorso FIT.

Questi ultimi infatti non risultano essere assunti a tempo indeterminato ma sono ancora assunti a tempo determinato. La mobilità invece è rivolta solo a chi è già di ruolo, sebbene il ruolo non sia stato ancora confermato dal superamento del periodo di prova come predetto.

Il superamento dell’anno di prova vincola la domanda di trasferimento?

Un dubbio che sta assalendo molti neo immessi in ruolo riguarda poi il superamento o meno dell’anno di prova o il suo rinvio. È importante dunque specificare come la richiesta di trasferimento (anche interprovinciale) non sia in alcun modo vincolata al superamento del periodo di prova e formazione.

A conferma di ciò infatti, solitamente la domanda di mobilità può essere inviata quando l’anno scolastico non è ancora giunto al termine, e quindi nessuno in quel periodo avrebbe ancora potuto superare l’anno di prova stesso. Il periodo di prova rinviato ad esempio per congedo o per aspettativa, oppure non superato a seguito di valutazione negativa, potrà essere ripetuto nella scuola dove eventualmente si è ottenuto il trasferimento.