Mobilità 2019/20 e graduatoria interna d’Istituto – Ecco a voi le nuove risposte ai quesiti dei nostri lettori del 5 marzo 2019. Ricordiamo peraltro che l’iniziativa è parte integrante della rubrica realizzata da Scuolainforma in collaborazione con l’Associazione Docenti MSA. In caso di dubbi o questioni irrisolte, potrete inviare le vostre domande al seguente indirizzo: faq@scuolainforma.it.
Mobilità 2019/20: il vincolo triennale
Domanda – Gent.mo Prof. Scandura, sono una docente di ruolo dal settembre 2016 nella classe di concorso A028 (matematica e scienze). Quest’anno vorrei cambiare scuola, per avvicinarmi alla mia abitazione. Non conosco gli sviluppi futuri del lavoro di mio marito, pero ho letto in rete che se ottengo il trasferimento non posso più presentare domanda per i prossimi 3 anni. È vero?
Grazie e cordiali saluti.
Prof. Scandura Luciano – Gentile docente, la risposta è affermativa.
Infatti, l’art. 2 comma 2 del CCNI recita: “Ai sensi art. 22, comma 4, lett. al) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”
Vi ricordo che per consulenze precise e puntuali potete contattare MSA al numero 392-6225285. Personale esperto e cortese risponderà alle vostre richieste.
Graduatoria interna di istituto: entro quale data conseguire i titoli da valutare
Domanda – Gent.ma Redazione, sono un docente di ruolo delle scuole superiori, in data odierna è uscita la circolare per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto entro il 15 marzo. È legittimo da parte del dirigente inviare questa circolare? In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti.
Prof. Scandura Luciano – Gentile docente, la risposta è negativa.
I titoli che danno diritto al punteggio e che possono essere valutati nella graduatoria interna di istituto devono essere acquisiti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
In molte scuole, al fine di agevolare il lavoro della segreteria, si anticipa il lavoro di redazione delle graduatorie di istituto. Tuttavia, nel caso in cui un docente abbia diritto all’aggiornamento del punteggio a causa di un titolo acquisito successivamente alla predisposizione della graduatoria, ma prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di mobilità, tale graduatoria dovrà essere rettificata.
I termini per la predisposizione e pubblicazione della graduatoria interna di istituto sono stabiliti nel CCNI sulla mobilità all’ art. 21 comma 3, dove si chiarisce che “ I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento […]”
Per consulenze precise e puntuali potete contattare MSA al numero 392-6225285. Personale esperto e cortese risponderà alle vostre richieste.