Nuovo articolo che vuole essere un’utile precisazione per il personale ATA. Oggi ci occuperemo della proroga di contratto riguardante le supplenze temporanee. Per farlo prendiamo in considerazione, in primis, il comma 7 dell’articolo 1 del D.M. 13/12/2000 n. 430. Il comma in questione afferma che tali supplenze possano essere prorogate oltre la data di termine visibile sul contratto, per un periodo di tempo necessario all’espletamento di necessarie attività.
Questo all’interno di istituti scolastici interessati agli esami di stato. La proroga viene riconosciuta nell’eventualità in cui non sia possibile svolgere tali attività, tramite l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente con incarico annuale in servizio presso la scuola in cui si verifica tale situazione.
Personale ATA: proroga sì, ma in determinati contesti
Come ricorda Giovanni Calandrino di Orizzonte Scuola in un suo recente articolo sul tema, nel caso in cui ci sia l’assenza di personale ATA nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche (esami compresi) e di conseguenza ciò vada a determinare insicurezza sul regolare svolgimento di ulteriori (e importanti) attività all’interno dell’istituto scolastico interessato, il dirigente scolastico è autorizzato ad effettuare una proroga circa la data di scadenza delle supplenze ‘per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio’.
Proroghe da richiedere solo in caso di necessità
Le proroghe dovranno essere quindi richieste dal dirigente scolastico, solamente in casi di evidente necessità all’interno della scuola, ovvero, qualora non sia possibile garantire lo svolgimento dei principali servizi di istituto, tramite l’impiego di personale ATA a tempo indeterminato o assunzioni con supplenze ad incarico annuale. Le motivazioni indicate ufficialmente lo scorso anno, erano le seguenti:
- Attività relative allo svolgimento degli esami di stato
- Al recupero debiti nelle scuole secondarie di II grado
- A situazioni eccezionali che possano pregiudicare lo svolgimento dei servizi di istituto con conseguenze sull’ordinato avvio dell’anno scolastico
Il personale che è stato invece assunto (sempre a tempo determinato) su posto vacante e disponibile, ha diritto di vedersi prorogato il contratto fino al 31 Agosto.