Una notizia che, in qualche maniera, va a rivoluzionare il sistema burocratico del personale ATA e degli istituti paritari, ma andiamo per gradi. L’Anief ha visto il riconoscimento da parte del Tar Lazio del punteggio intero per il servizio dei lavoratori all’interno degli istituti paritari.
Tale servizio è quindi compatibile con l’aggiornamento/inserimento delle graduatorie ’24 mesi’. Si tratta dell’eguale punteggio riconosciuto al servizio effettuato all’interno delle scuole statali.
Personale ATA: le dichiarazioni di Marcello Pacifico
Marcello Pacifico di Anief ha dichiarato al riguardo: ‘Abbiamo nuovamente dimostrato in Tribunale di saper correttamente interpretare la normativa e il Miur non ha più scuse’.
Pacifico ha continuato dicendo che la pubblicazione dei nuovi bandi 24 mesi (che ha sempre discriminato il lavoro svolto nelle scuole paritarie) sarà di conseguenza impugnata dall’Anief con opportuno ricorso come accaduto quest’anno. Anief ricorda inoltre come l’adesione al ricorso sia valida fino al 15 aprile 2019.
La storica decisione del Tar del Lazio
Ricordiamo come l’anno scorso il Tar Lazio abbia già concesso l’Ordinanza cautelare, con cui si era permesso ai ricorrenti Anief il riconoscimento dell’intero punteggio per il servizio reso nelle scuole paritarie. Lo stesso Tar, qualche giorno fa, ha emanato la sentenza che conferma quanto affermato dall’avvocato Elena Boccanfuso.
E’ stato pertanto ribadito come ‘In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: “I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” ‘.
Illegittime le attuazioni del Miur
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha quindi dichiarato illegittimi i provvedimenti da parte del Ministero dell’istruzione circa l’attribuzione di un punteggio parziale (pari alla metà in tal caso) per il servizio prestato negli istituti paritari, rispetto a quello previsto per il medesimo servizio all’interno di istituti scolastici pubblici.
L’illegittimità sta, per la precisione, nella ‘violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione’.