La questione delle ferie del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato, alla luce delle convocazioni per i colloqui orali del concorso riservato, tanto per la procedura rivolta agli insegnanti abilitati della secondaria, quanto per quelli della scuola primaria e dell’infanzia, è argomento di massimo interesse. Numerosi sono i quesiti che ci giungono in redazione circa il corretto esercizio del periodo di ferie dei docenti precari.
Le risposte delle segreterie scolastiche
In questo periodo, dove in molte regioni si stanno svolgendo le convocazioni per i colloqui previsti dalla fase transitoria, moltissimi docenti hanno appreso dalle segreterie della necessità di reperire dei sostituti per i giorni di assenza. Ci sarebbe anche una seconda alternativa, come ci è stato segnalato da uno di loro, costituita dal fatto di usufruire di un giorno aspettativa non retribuita. Le domande sono tutti dello stesso tenore e riconducono tutte quante al carattere di veridicità di siffatte informazioni.
La normativa
La risposta la fornisce l’art. 19/2 del CCNL/2007 che dispone quanto segue: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”. In base a quanto disposto siamo in grado di poter affermare con assoluta certezza che le informazioni rilasciate ai precari non sono assolutamente veritiere. Questa possibilità viene confermata e rafforzata anche dall’’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013).
Tutti i casi in cui è possibile chiederle
- Il riferimento normativo di cui sopra ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie. Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- Vacanze natalizie e pasquali;
- L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno).
- Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (tali docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).
Decalogo di comportamento
Il dipendente dovrà poi limitarsi a produrre, a giustificazione dell’assenza un’idonea documentazione (attestazione di partecipazione rilasciato dal soggetto presso la quale è stato sostenuto l’esame o si è svolta la prova concorsuale, comprovante il giorno o i giorni della partecipazione stessa) che certifichi l’effettivo verificarsi della fattispecie che dà titolo al beneficio o una dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l’esame o il concorso sostenuti.