Personale ATA, si chiedono nuove assunzioni e aumento stipendi

Nuovi chiarimenti su personale ATA circa la questione Titoli falsi che ha di recente interessato un po’ tutta l’Italia. Nuove preziose informazioni arrivano da alcune precisazioni fatte da Giovanni Calandrino su Orizzonte Scuola. Una lettrice ha posto un quesito circa i posti annuali che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre, conseguentemente al licenziamento dei lavoratori ATA che hanno dichiarato titoli mendaci al momento della registrazione nelle graduatorie di circolo e III fascia.

La lettrice ha chiesto come considerare, ad esempio, un posto che si rende disponibile ad aprile: sarà di natura breve, temporanea o annuale? L’utente ha ricordato come l’attuale normativa prevede che i posti resi disponibili dopo il 31/12 risultino temporanei, ma che allo stesso tempo, essa non prenda in considerazione situazioni come licenziamento per falsi titoli di soggetti che hanno proibito a molti altri lavoratori onesti una supplenza annuale. 

Personale ATA: la risposta di Calandrino

Giovanni Calandrino ha, a questo punto, citato il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Sfortunatamente, il suddetto regolamento di supplenze personale ATA non risulta aggiornato ed a tratti obsoleto, in quanto non risponde alle diverse casistiche che possono venire a crearsi come esposto dalla lettrice.

Il caso del licenziamento per titoli falsi e conseguente rinnovo delle supplenze dati i posti resi vacanti, deve essere trattato come prevede l’articolo 6, comma 1 del Decreto Ministeriale 430. Esso recita: ‘I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.’

Calandrino ha poi fatto notare come l’unica opportunità sia affidarsi al giudice del lavoro, in quanto a stabilire la data di fine contratto è la ‘natura’ del posto.

La natura di durata del contratto

Diverse sentenze insegnano come il soggetto che diviene supplente coprendo un posto privo di titolare, ha il diritto di continuare il rapporto di lavoro fino al 31/8. Per quanto riguarda i contratti con decorrenza fino al 30/6 sono quelli che si rendono disponibili entro il 31/12. Proprio per questo, è d’uopo precisare come la natura della durata del contratto sia vincolata solo e soltanto alla tipologia del posto da ricoprire.