Scuola, concorso docenti
Scuola, concorso docenti

La nota ministeriale N. 11129 del 10 aprile scorso fa riferimento alla proclamazione dello sciopero con astensione di tutte le attività non obbligatorie previste dal CCNL del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico della scuola dal 26 aprile al 16 maggio 2019. A questo proposito, l’amministrazione centrale ha provveduto a specificare le attività non obbligatorie dalle quali il personale docente e Ata si potranno astenere nel caso in cui decidano di aderire alla protesta.

Personale ATA

  • astensione attività aggiuntive oltre le 36 ore settimanali
  • astensione da tutte le attività previste tra quelle rientranti nelle posizioni economiche (I e II) e negli incarichi specifici
  • astensione dall’intensificazione della attività nell’orario di lavoro relativa alla sostituzione dei colleghi assenti
  • astensione svolgimento incarico sostituzione Dsga

Docenti e personale educativo

  • astensione dalle attività aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio, retribuite con il MOF
  • astensione dalle ore aggiuntive per l’attuazione dei progetti e degli incarichi di coordinatore retribuiti con il MOF
  • astensione dalla sostituzione e collaborazione con il dirigente scolastico e di ogni altro incarico aggiuntivo
  • astensione dalle ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero
  • astensione dalle attività complementari di educazione fisica e avviamento alla pratica sportiva.

Sciopero scuola, le indicazioni del Miur

Nella nota ministeriale si ricorda: ‘Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge suindicata sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, alle famiglie e agli alunni.
Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione” tenuto conto della specificità dell’azione di sciopero. Dette informazioni dovranno essere acquisite attraverso il portale SIDI, sotto il menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, accedendo all’apposito link “Rilevazione scioperi” e compilando tutti i campi della sezione con i seguenti dati:
  • il numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
  • il numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se pari a zero;
  • il numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
  • l’ammontare delle retribuzioni trattenute.’