Ricostruzione di carriera: attenzione alla prescrizione

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Avvocato: Maria Rosaria Altieri

La ricostruzione di carriera, consistente nella valutazione del servizio a tempo determinato e in altro ruolo, svolto dal personale scolastico prima dell’immissione nel ruolo di attuale appartenenza, si può chiedere solo dopo il superamento dell’anno prova e la conferma in ruolo.

Per anni il personale scolastico, entrato di ruolo e superato l’anno di prova, ha presentato domanda di ricostruzione della carriera all’inizio della propria carriera scolastica, mentre il relativo provvedimento veniva emanato dopo diversi anni con liquidazione di tutti gli arretrati medio tempore maturati.

Tuttavia, con la Circolare n. 27 del 16/10/2017 il MEF dopo aver premesso che “il procedimento di ricostruzione di carriera si attiva ad istanza di parte” ha precisato che “ è di tutta evidenza che, nell’ipotesi di mancata emissione del decreto di ricostruzione di carriera, occorre che l’interessato si attivi con ogni atto ed iniziativa utili ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, avvalendosi degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico avverso l’inerzia della P.A”.

In sostanza, secondo quanto sostiene il Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché il procedimento di ricostruzione di carriera si attiva ad istanza di parte, la corresponsione degli arretrati sarebbe soggetta alla prescrizione quinquennale. Ne consegue che, se l’interessato allo scadere dei 5 anni dalla presentazione della domanda di ricostruzione di carriera non pone in essere interruttivi della prescrizione (ad esempio una diffida avente data certa), perde il diritto agli arretrati maturati per il periodo che eccede i 5 anni precedenti.

In applicazione di tale circolare docenti e personale ATA si sono visti accreditare somme a titolo di arretrati notevolmente inferiori rispetto a quanto effettivamente dovuto.

Tuttavia la Circolare MEF n. 27/17 è illegittima in quanto omette di considerare che perché la prescrizione inizi a decorrere nei diritti di credito è necessario che il diritto sia in concreto sorto ed esercitabile. In realtà, però, nel momento in cui viene presentata la domanda di ricostruzione di carriera, il diritto di credito non è di certo concretamente esercitabile. Infatti, il diritto a percepire gli arretrati non sorge con la presentazione della domanda di ricostruzione di carriera, bensì con il decreto di ricostruzione emanato dal Dirigente Scolastico.

Infatti, con la presentazione della domanda di ricostruzione di carriera, la prescrizione non può certamente decorrere, in quanto il credito non è ancora sorto e il titolare del diritto è nell’impossibilità materiale e legale di esercitare il proprio diritto di credito.

Ne consegue che la prescrizione quinquennale decorre unicamente dall’emanazione del decreto di ricostruzione di carriera e non dalla data di presentazione della relativa istanza.

Ciò considerato, è consigliabile ai docenti, che allo scadere dal quinquennio dalla presentazione della domanda di ricostruzione di carriera, ancora non abbiano ottenuto il relativo decreto, di inviare idonea diffida idonea ad interrompere i termini di prescrizione.

 

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