Permessi docenti e ATA 150 ore: chi può fare domanda e scadenza
Permessi docenti e ATA 150 ore: chi può fare domanda e scadenza

Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’, parla di scontro aperto tra i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams, e l’Aran. Il motivo dello scontro riguarda una nota emanata dall’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni il 4 aprile scorso, la numero 2664/2019, all’interno della quale era presente un’interpretazione restrittiva dell’articolo 15 del contratto, articolo che indica la normativa riguardante i permessi per motivi personali.

Permessi e ferie, scontro tra l’Aran e i sindacati

La clausola dispone che i docenti di ruolo possano fruire di 9 giorni di permesso retribuito l’anno. I primi 3 giorni senza limitazioni, gli altri 6 produrrebbero una decurtazione del numero dei giorni di ferie spettanti pari al numero dei giorni di permesso fruiti oltre i 3 giorni.
Secondo l’Aran i 6 giorni oltre i primi 3 non spetterebbero in quanto permessi, ma solo come ferie. Considerando che le ferie durante l’anno possono essere concesse ai docenti solo se non vi siano oneri per lo Stato, ciò significherebbe l’impossibilità di utilizzarli a meno che non vi siano docenti con ore a disposizione nei giorni utili, che possano sostituirli senza ricevere retribuzioni aggiuntive.
L’Aran sostiene tale tesi in base a quanto indicato nell’articolo 1, comma 54 della Legge di Stabilità 2013, secondo cui i docenti possono fruire delle ferie solo nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Nel resto dell’anno, le ferie possono essere consentite per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi solo se, come detto sopra, non vi siano oneri aggiunti per lo Stato.
I sindacati hanno contestato all’Aran questa interpretazione tramite una nota congiunta inviata il 19 aprile scorso, sostenendo che quanto indicato nella sopraindicata Legge di Bilancio farebbe riferimento soltanto ai 6 giorni di ferie fruibili durante l’anno. Una cosa ben diversa dai permessi, regolati da un’altra clausola negoziale vale a dire l’articolo 13 del contratto.