Permessi e ferie docenti e ATA 2019: differenze tra supplenti e personale di ruolo

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Per i permessi e le ferie del personale della scuola, anche per l’anno scolastico 2018/19, c’è una differenza tra chi è di ruolo e chi è assunto invece a tempo determinato. La normativa è diversa, almeno fino ad ora. Nulla toglie che con il rinnovo del contratto questo punto possa essere modificato.

Permessi e ferie personale di ruolo, a tempo indeterminato

Per il personale di ruolo della scuola, la normativa di riferimento dei permessi è l’art.15 del CCNL 2007. In base a tale disposizione, il personale assunto a tempo indeterminato ha diritto a permessi retribuiti per:

  • 8 giorni complessivi per anno scolastico per partecipazione a concorsi o esami, incluso il viaggio;
  • 3 giorni per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione;
  • per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9 (i 6 giorni di ferie possono essere richiesti come permessi per motivi familiari e personali e si aggiungono ai 3 già previsti).

I permessi possono essere richiesti nel corso di ogni anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati per l’anzianità di servizio.

Normativa per supplenti, o personale a tempo determinato

I permessi per il personale assunto a tempo determinato, ovvero i supplenti, sono disciplinati dall’art. 19 che dispone siano senza retribuzione: “Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni”, per i motivi personali e familiari. Essendo non retribuiti, interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.

Sono retribuiti, invece:

Il personale a tempo determinato può fruire di tutto ciò che gli spetta, nei limiti della durata del rapporto di lavoro.

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