ITP NO PRESELETTVA
ITP NO PRESELETTVA

Il TAR Lazio è stato chiamato a giudicare su un ricorso presentato da alcuni docenti ITP e chiedevano di poter partecipare al TFA sostegno senza sottoporsi test preselettivi per l’ammissione ai corsi. Con questo ricorso hanno provato ad accedere al IV ciclo TFA sostegno partito di recente. I ricorrenti hanno fondato le loro motivazioni dietro il riconoscimento del loro diritto ad essere considerati abilitati, dunque in possesso dell’unico requisito utile per l’ammissione a detti corsi di specializzazione, sulla base di quanto disposto dal CDS per i docenti che hanno lavorato nelle materie ricomprese nell’allegato della tabella A del Miur ossia, per intenderci, quelle precedute dalla lettera b.

Le richieste

Tali docenti hanno pensato di far valere l’esperienza di servizio maturata con i contratti a termine sul sostegno come primo motivo di inclusione. Come spiegato in precedenza questo si riallaccia alla precedente pronuncia del Consiglio di Stato chi li ha inseriti in seconda fascia prima dell’emanazione del bando del TFA sostegno. Oltre a questo chiedevano di poter essere esentati da sostenere la prova preselettiva accedendo direttamente alle prove di ammissione ai percorsi de quo senza previo svolgimento di prove preselettive.

Rigetto e condanna alle spese

Semplificando fino all’estrema soluzione possiamo dire che hanno tentato di far valere le supplenze svolte sul sostegno come requisito di accesso, sfruttando la sentenza del Consiglio di Stato che li ha inseriti in seconda fascia. Si è trattato di un tentativo estremo di far valere le proprie ragioni che non aveva un logico fondamento giuridico. Si suole spesso dire, rigetto per lite temeraria con condanna alle spese. Ed è esattamente quello che è successo dal momento che i Giudici hanno ritenuto il ricorso infondato e condannato i ricorrenti al pagamento di 3.000 euro per spese processuali.

I test preselettivi non si possono evitare

Come è possibile constatare analizzando il dispositivo del Tar, non è possibile prescindere dallo svolgimento delle prove preselettive in quanto sono assolutamente conformi ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell’azione della Pubblica Amministrazione. All’interno i giudici si richiamano ad una sentenza dello stesso organismo di giustizia amministrativa (cfr. sent. Tar Lazio, 12982/2015).

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