Scuola e foto di gruppo
Foto di gruppo a scuola, torna la paura. Per superarla è sufficiente conoscere la normativa.

Scuola e foto di gruppo, lo scenario di fine anno inquieta, favorendo la diffusione della paura, cifra del nostro tempo. Occorre, invece, agire partendo dalle disposizioni vigenti, che permettono la foto di gruppo con prudenza.

Scuola e foto di gruppo, un abbinamento che mette paura

Scuola e foto di gruppo. E’ una consuetudine di fine anno scolastico certificare l’esistenza di un gruppo-classe con una foto. Qualche anno fa l’operazione era effettuata senza problemi. Ora esiste il Web e la necessità di proteggere i dati personali (foto e video), che attraverso il processo di condivisione (tecnologia 2.0)  non sono più gestibili dall’interessato.
In questo nuovo contesto la paura trova il suo terreno fertile.
E’ il caso riportato da L. Rovelli su questo portale. Forzatamente fatto rientrare dalla Dirigente Scolastica. Spiegherò le ragioni avanti.  Si legge nel suddetto articolo: “Niente foto di classe in una scuola elementare di Trieste: lo ha deciso la dirigente scolastica a tutela della privacy. La motivazione trova riscontro alle nuove normative europee entrate in vigore il 25 maggio 2018″
Non è il primo caso. Nei prossimi giorni ne seguiranno altri. Lo scorso anno mi sono soffermato su una vicenda simile. Un’altra Dirigente aveva deciso di autorizzare la foto di classe, ma di spalle.

Cosa prevede  il quadro normativo europeo

Si legge nel citato intervento di L. Rovelli” La dirigente ci ha negato la possibilità di fare le foto ai bambini all’interno della scuola, spiegando che ci sono problemi legati alle normative europee. Abbiamo insistito – hanno dichiarato alcuni genitori al quotidiano ‘Il Piccolo’ – ma non c’è stato verso di convincerla”.
Quindi partiamo dalla normativa, la sola che può indicare una prospettiva certa. Del resto questo è il fine delle leggi: regolamentare aspetti del nostra esistenza.
La Dirigente cita il GDPR (25 maggio 2018) e implicitamente il decreto di adeguamento n°101 (10 agosto 2018). Nei suddetti documenti, innanzitutto si parte sempre dal consenso al trattamento o alla pubblicazione di dati personali. Nello specifico all’art. 8 comma 1 (GDPR) si legge: “Per quanto riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.” Il decreto attuativo 101/18  ha confermato il suddetto passaggio, stabilendo in quattordici anni l’età minima per un  consenso autonomo del minore. (art. 2-quinquies).

Il Garante per la privacy ‘completa il quadro’

I suddetti riferimenti regolamentano la pubblicazione di foto e video nel Web.
Il caso specifico, però è diverso. Le foto di classe sono generalmente cartacee. Possono ovviamente essere digitalizzate e quindi cambiare il loro uso e pubblicazione. In altri termini, avere come destinazione il Web. Comunque resta l’estraneità della foto di classe, rispetto alle indicazioni europee.
Ci ha pensato Il Garante per la Privacy a colmare il vuoto.  Nel documento La scuola a prova di Privacy si legge “Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.” Per analogia quindi l’indicazione può essere applicata anche alle foto di gruppo fatte poi girare in ambito familiare.

Quello che serve veramente

I problemi sono altri. E’ necessario che il fotografo sottoscriva che dopo la consegna del materiale fotografico agli interessati, distruggerà ogni traccia di questo materiale. Nel frattempo si impegnerà  a non condividere il materiale con terzi e a distribuirlo nel Web. Infine, il fotografo informerà immediatamente l’Istituto e quindi gli interessati ( genitori o minori), in caso di smarrimento, furto del dispositivo fotografico o del materiale, che dovrà essere comunque protetto adeguatamente con password e/o altri accorgimenti simili.
A questo occorre aggiungere che gli Istituti scolastici dovranno far firmare ad entrambi i genitori l’autorizzazione alla ripresa fotografico del proprio figlio nel gruppo classe. Il riferimento è una sentenza del  tribunale di Mantova (novembre 2017) che ha stabilito che per la pubblicazione delle foto dei figli occorre il consenso scritto di entrambi i genitori. In assenza dell’accordo dei due genitori, la foto non può essere pubblicata. L’ambiente di riferimento è ovviamente il Web. In questo caso, però si consiglia anche per la foto di classe non digitalizzata il consenso di entrambi.