Personale Ata,
Personale Ata, supplenze

Come è risaputo, il personale ATA è un ruolo lavorativo che presenta, talvolta alcune controversie riguardo la vita professionale che abbisognano di opportuni chiarimenti, come del resto molte altre professioni. E’ d’uopo quindi rispettare i diritti e i doveri di tale branca di lavoratori in tutte le istituzioni scolastiche del nostro Paese.

Su Orizzonte Scuola, Giovanni Calandrino ha dato ulteriori, preziose, informazioni circa orari lavorativi e diniego ferie per gli ATA. Qui di seguito andremo a riassumere quanto dichiarato in un recente articolo di OS.

Personale ATA: gli orari lavorativi durante i mesi estivi 

Una lettrice di Orizzonte Scuola, che svolge l’attività di collaboratrice scolastica, ha scritto che nel suo istituto si lavori 7.12. Alla donna è stato riferito come nel corso dei mesi estivi, una volta concluse le attività didattiche, si tornerà all’orario lavorativo 8:00 – 14:00 (sabato incluso).

La lettrice ha chiesto conferma di ciò alla redazione di Orizzonte Scuola chiedendo, inoltre, se sia legittimo obbligare i collaboratori scolastici ad accontentarsi di ‘non più di quindici giorni lavorativi e i restanti come vuole la dsga‘.

La risposta di Calandrino

Giovanni Calandrino ha illustrato come quando la scuola decida di programmare un orario lavorativo cinque giorni su sette, ciò è da intendersi per tutto l‘A.S. di riferimento della delibera. Ciò che il dirigente scolastico ha intenzione di effettuare all’interno della scuola in cui lavora la scrittrice precitata, è un atto di conseguenza illegittimo, secondo quanto invece previsto dalla delibera effettuata all’inizio dell’anno scolastico.

Per quanto riguarda, invece, la domanda sulle ferie disponibili, Giovanni Calandrino ha risposto come anche le ferie imposte vadano contro quanto previsto dalla legge. Infatti, il comma 1 dell’art. 13 del CCNL scuola/2007 afferma testualmente: ‘Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto‘. Per rispondere, quindi, alla domanda del titolo, la risposta è assolutamente positiva: il motivo di diniego della domanda ferie deve godere di una motivazione da parte di chi di dovere.