Foto minori
Foto minori nel Web, la normativa è chiara nel distribuire le responsabilità tra la scuola e la famiglia

Foto minori nel Web, molte scuole frenano a pubblicizzare lavori multimediali. Il timore è reale, favorito dalle condivisioni. E’ necessario, però separare le responsabilità, come previsto dal Garante per la privacy e dalla normativa europea, recepita anche dal nostro ordinamento.

Foto minori nel web, con la primavera aumentano le paure scolastiche

Foto minori nel Web, molte scuole non pubblicano i prodotti multimediali di fine anno scolastico (visite d’istruzione, campi scuola…) e che documentano le attività  previste nel Ptof. Il motivo? Le facili condivisioni nei social, nei gruppi e nelle chat dei genitori. Da qui il timore di essere chiamati davanti ai giudici e rispondere per il trattamento illecito dei dati personali (foto e video).
La situazione, purtroppo è determinata dalla scarsa conoscenza della normativa vigente. Fin qui il problema sarebbe risolvibile con lo studio. Purtroppo alcune volte subentra la paura che favorisce prese di posizioni basate sul nulla. In altri termini, si giustificano posizioni mosse dall’irrazionale e quindi non fondate su norme positive.

“La scuola a prova di privacy”, un punto di riferimento obbligatorio

La giurisprudenza intende regolare, disciplinare  aspetti della vita sociale, sottraendoli  all’arbitrio personale.
Per la pubblicazione di foto o video nel web ad opera delle scuole, dove finisce la responsabilità di quest’ultima e inizia quella dei fruitori?
Il primo riferimento è l’opuscolo “La scuola a prova di privacy” (novembre 2016) nel quale il Garante per la Privacy ha individuato i soggetti responsabili nel trattamento dei dati sensibili e personali. Si affrontano temi quali “La vita dello studente“, “il mondo connesso e nuove tecnologie“, ” Pubblicazione online“, “Videosorveglianza e altri casi“.

Le responsabilità della scuola iniziano e terminano con i “suoi ambienti virtuali”

A propositi della pubblicazione delle foto e video, cosa si legge nel documento? Sinteticamente, la scuola ha le sue responsabilità.
Si legge, infatti nell’opuscoletto “Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali
oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti”
E’ scontato affermare che una delle finalità istituzionali è la formazione dell’uomo e del cittadino che costituisce il fondamento e il coronamento dell’istruzione pubblica. Attualmente questa è localmente declinata nel Ptof, che può prevedere progetti e attività coerenti con la finalità costituzionale e che necessitano, spesso di una documentazione multimediale da pubblicizzare nel sito scolastico o nella sua pagina social.
In concreto quali foto o video sono coerenti con le indicazioni del Garante? Tutte le riprese che vedono il singolo inserito in piccoli o nel grande gruppo, in secondo o terzo piano. Quindi non è lecito pubblicare foto o video che riprendono il singolo alunno o studente. Questa tipologia di foto non certifica l’attività, ma esalta solo il singolo.

La responsabilità sulla condivisione extrascuola  ricade sulla famiglia 

Il Web 2.0 si caratterizza per la condivisione dei contenuti. E’ sempre la scuola responsabile della pubblicazione di prodotti multimediali esportati dai genitori sui loro profili social o chat?
La risposta è chiara e senza equivoci, caratterizzata dal no.
Si legge nel suddetto documento:” Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare.
In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.”

Salendo di livello, il quadro non cambia

L’orientamento è confermato anche dal GDPR (Nuovo regolamento per il trattamento dei dati personali, 25 maggio 2018), dal decreto attuativo 101/18 e dalle sentenze del tribunale di Mantova (2017) e Rieti (2019).
Pertanto, la diffusione del materiale fotografico e video extra ambienti virtuali scolastici,  effettuato dal genitore o da altro adulto, senza consenso  scritto da parte di chi ha la responsabilità genitoriale o dell’ultraquattordicenne (Decreto attuativo 101/18), costituisce un uso illecito del dato personale del minore.