Alla vigilia del primo giorno di esami conclusivi del primo ciclo la questione della partecipazione degli insegnanti di religione cattolica torna di estrema attualità. Sono diverse le associazioni a chiedere chiarezza in un comunicato stampa emanato da Scuola e Costituzione.

Il comunicato

Gli esami conclusivi del primo ciclo iniziano domani 11 giugno e si ripropone la questione del ruolo degli insegnanti di r.c. introdotta dal Dlvo 62/2017.
Questa la risposta del sottosegretario al MIUR Prof. Salvatore Giuliano in data 15/11/18 di cui abbiamo avuto conoscenza solo nei giorni scorsi, che è chiarissima:
“La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica non è espressa in voti e non è oggetto di specifica prova e valutazione in sede di esame”
In seguito alla diffusione della risposta del sottosegretario Prof. Salvatore Giuliano ad interrogazione nel merito le sottoscritte associazioni hanno inviato il 7 giugno la seguente richiesta ai soggetti in elenco.”

Venerdì scorso abbiamo inviato ai soggetti in indirizzo la seguente pec mail

Al Capo di gabinetto del Ministero dell’istruzione
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
Alla segreteria del sottosegretario Prof. salvatore Giuliano
Ai Dirigenti degli U.S.R. di tutte le regioni.

OGGETTO: RICHIESTA DI CIRCOLARE DI CHIARIMENTO SUL RUOLO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA AGLI ESAMI FINALI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.

Lo scorso anno, in seguito all’approvazione del Dlvo 62/2017 che ha modificato la composizione della commissione d’esame finale di terza media prevedendo la presenza degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole italiane è successo di tutto, da autorizzazione agli insegnanti di non essere presenti, a casi in cui l’i.r.c. ha interrogato, a casi in cui ha partecipato allo scrutinio votando per la promozione o bocciatura.
Al fine di chiarire il ruolo di detti insegnanti è stata rivolta al Ministro un’interrogazione a risposta orale, di cui alleghiamo la risposta, che ribadisce il contenuto dell’art. 309 del testo unico (Dlvo 297/94).

Legislatura 18ª – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 059 del 15/11/2018
Interrogazione 3-00017
Risponde GIULIANO
, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca.

“Quanto all’inserimento della religione cattolica tra le materie d’esame, si rappresenta che tale disciplina non rientra tra le prove scritte, previste all’articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 62 del 2017, e non costituisce oggetto del colloquio, atteso che lo stesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del citato decreto, è diretto a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente, secondo le vigenti indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con decreto ministeriale n. 254 del 2012. Al profilo finale dello studente definito nelle citate indicazioni, difatti, non afferisce l’insegnamento della religione cattolica. In tal senso, si colloca la previsione dell’articolo 309 del testo unico in materia di istruzione, in base alla quale «in luogo di voti e di esami» la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica non è espressa in voti e non è oggetto di specifica prova e valutazione in sede di esame.”

Le sottoscritte associazioni chiedono pertanto al MIUR e agli Uffici scolastici regionali l’invio a tutti gli istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado di una circolare contenente il parere suddetto.

Il testo completo della seduta del 15/11/18 è reperibile a http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1082725&part=doc_dc-ressten_rs

Lo stenografico completo in questione è reperibile a http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/Interrogazione_Ministro_irc_esami_risposta.pdf