Personale ATA, proroga contratto: cosa prevede l’articolo 59?

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La proroga del contratto per il personale ATA è un diritto inalienabile. Tuttavia, esso deve prevedere alcuni requisiti ben specifici. Sembra scontato chiarire che stiamo parlando dei casi di supplenza, i cui contratti possono essere sì prorogati, ma a patto che esso sia stipulato di base fino al 30 giugno.

Personale ATA, diritto di proroga: ecco un esempio

Di recente, una lettrice di Orizzonte Scuola, la signora Patrizia, ha illustrato il suo caso alla redazione del sito. La donna ha dichiarato essere una supplente breve sino all’8 giugno. Tuttavia, come Patrizia chiarisce nella mail, il soggetto su cui poggia la sua supplenza si è visto prorogare il contratto sino al 31 luglio.

Alla mittente della mail è stato spiegato come sia legata all’articolo 59 e di conseguenza non risulta avere il diritto di proroga del contratto. Tuttavia, leggendo la legge,  la signora Patrizia fa notare come ci siano alcune eccezioni, pur non avendo il contratto base fino al 30 giugno. Di conseguenza, l’autrice della mail ha chiesto opportuni chiarimenti allo staff di OS.

La risposta di Giovanni Calandrino 

Giovanni Calandrino di Orizzonte Scuola ha spiegato alla signora Patrizia che, probabilmente, la sua supplenza è su un titolare di ruolo, il quale ha accettato la supplenza a tempo determinato fino al 31 luglio. DI conseguenza, Calandrino ha citato la nota ministeriale prot. n. 21703 del 09/05/2018 che afferma: ‘Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale…’ .

La nota spiega, inoltre, come le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione. Le comprovate motivazioni possono essere molteplici: recupero debiti nelle scuole secondarie, attività atte allo svolgimento degli esami di stato, eventi del tutto eccezionali che possano inficiare il regolare svolgimento dei servizi di istituto, andando ad influenzare il normale inizio dell’anno scolastico. E’ d’uopo precisare come l’eventuale proroga spetti esclusivamente al personale titolare su supplenza temporanea fino alla fine delle attività didattiche.

 

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