assegnazioni

Ecco un utile vademecum per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie:

Normativa e definizioni

Come noto, al personale della scuola è consentita, al ricorrere di determinate condizioni, una mobilità annuale per prestare servizio in una scuola diversa da quella di titolarità, nella stessa o in altra provincia, per un solo anno scolastico, terminato il quale si ripristina la situazione in essere prima dell’assegnazione / utilizzazione (ferma restando, comunque, la possibilità di riproporre domanda al sussistere dei requisiti richiesti). Ciò avviene mediante utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.

Per il triennio scolastico  2019-2022, l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in materia di assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni è stata sottoscritta lo scorso 12 giugno 2019.

In forza di tale accordo il Miur, con nota 28978 del 20 giugno 2019, ha stabilito che le relative domande– per il prossimo anno scolastico – vanno presentate dal 9 al 20 luglio 2019.

La differenza tra i due istituti della mobilità annuale riguarda requisiti di accesso e finalità.

L’utilizzazione è, infatti, richiedibile dal personale in esubero o trasferito d’ufficio perché perdente posto (nello stesso o nei 9 anni precedenti) al fine di prestare servizio in una scuola diversa rispetto all’eventuale assegnazione d’ufficio.

L’assegnazione provvisoria, invece, è uno strumento a disposizione del personale della scuola con esigenze di ricongiungimento, cura e/o di assistenza, che consente di prestare servizio – per un anno – in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare a cui viene chiesto di ricongiungersi o di prestare assistenza.

Disposizioni comuni

La mobilità annuale può essere chiesta solo dal personale a tempo indeterminato.

Per ciascun grado di scuola, le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria vengono effettuate dopo i trasferimenti ed i passaggi di ruolo/cattedra e prescindendo dagli esiti degli stessi.

A differenza degli anni passati, da quest’anno, anche chi ha ottenuto il trasferimento nelle ultime operazioni di mobilità potrà chiedere assegnazione provvisoria ad altro istituto.

A tal fine, nella domanda, dichiarerà come scuola di titolarità la sede nella quale ha ottenuto il trasferimento richiesto. In caso di assegnazione / utilizzo, il vincolo triennale non si intenderà esteso anche all’ulteriore movimento ottenuto che esplicherà i suoi effetti solo per un anno.

Così, un insegnante titolare nell’a.s. 2018/19 nella provincia di Torino che ha ottenuto il trasferimento a Palermo, potrà chiedere assegnazione provvisoria nel Comune di tale provincia in cui risiede il proprio coniuge ed ottenerla, ma solo per l’anno scolastico immediatamente successivo.

Si potranno esprimere, per scuola dell’infanzia e primaria, fino a 20 preferenze in una sola provincia e, per la scuola secondaria sia di primo che di secondo grado, fino a 15 preferenze, tutte indicabili tramite i codici di scuola, comune, distretto o provincia.

I candidati all’utilizzazione dovranno inserire come prima preferenza  la scuola di precedente titolarità; chi presenta domanda di assegnazione inserirà per prima una scuola del Comune (ovvero il codice del Comune) di ricongiungimento/cura. Pena la perdita di precedenza.

Esclusivamente per l’a. s. 2019/2020 è prevista una fase transitoria per le assegnazioni e gli utilizzi dei docenti delle discipline specifiche dei Licei Musicali che dal 2020/21 perderà efficacia ed anche per queste classi di concorso varranno le disposizioni generali.

Le domande vanno inoltrate telematicamente, tramite il portale Istanze On Line. Fanno eccezione:

  • i docenti nel terzo anno del percorso FIT, assunti in esito alle operazioni concorsuali di cui al DDG 85/2018 (per i quali è comunque possibile chiedere solo l’assegnazione provvisoria);
  • i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali;
  • il personale educativo ed i docenti di religione cattolica;
  • il personale ATA

che dovranno, invece, occorre presentare domanda cartacea.

Punteggio

La valutazione del punteggio ai fini dell’utilizzazione e dell’assegnazione provvisoria avviene in base alla tabella inserita nel CCNI 2019/22 sulle mobilità territoriali e professionali, suddivisa nelle tre sezioni: Anzianità di servizio, Esigenze di famiglia e Titoli generali.

Nel caso delle utilizzazioni, la valutazione del servizio in base al punteggio e alle note riguardanti i “trasferimenti d’ufficio”.

I titoli devono essere posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

Con riferimento ai titoli di servizio, a differenza di quanto previsto nella domanda di mobilità, viene valutato anche l’anno in corso (punteggio di ruolo ed eventuale punteggio di continuità nella scuola). In maniera analoga alla mobilità, invece, anche per assegnazioni ed utilizzazioni, non interrompe la maturazione del punteggio di servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’ art. 42 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.

Per le esigenze di famiglia sono attribuiti:

  • 6 punti per ricongiungimento al familiare (coniuge o parte dell’unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori, purchè almeno uno abbia superato 65 anni di età), a condizione che, alla data di presentazione della domanda, il familiare risieda in quel Comune da almeno tre mesi;
  • 4 punti per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
  • 3 punt iper ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni.

Le precedenze

A prescindere dal punteggio, anche per assegnazioni ed utilizzazioni è previsto un sistema di precedenze.

All’art. 8 del CCNI, sono indicate le 8 categorie di precedenza che si possono far valere, secondo il seguente ordine di priorità:

  1. personale con gravi motivi di salute, a sua volta distinto in :

a) non vedente;

b) emodializzato;

2) personaletrasferito d’ufficio negli ultimi otto annirichiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità;

3) personale con disabilità e che ha bisogno di particolari curecontinuative;

4)  Assistenza, a sua volta suddivisa in

a) personale docente che assiste il figlio con grave disabilità (precedenza riconoscibile anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità qualora entrambi i genitori siano impossibilitati all’assistenza  perché totalmente inabili);

b) personale che assiste il coniuge o parte dell’unione civile con disabilità in situazione di gravità;

c) personale individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile grave (condizione di unicità autocertificata con dichiarazione che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive);

d) lavoratrici madri e lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli d’età sino a 6 anni (da compiersi entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda; per le adozioni e gli affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia);

e) limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali, lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni (da compiersi entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda; per le adozioni e gli affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia);

f) personale che sia unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità (condizione di unicità autocertificata con dichiarazione che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive);

5) Personale cessato a qualunque titolo dal fuori ruolo;

6) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata;

7) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;

8) Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 04/12/17.

Pertanto, un docente coniugato con un carabiniere avrà precedenza nei movimenti rispetto ad un collega che riveste la carica di consigliere comunale; mentre non la avrà sul personale con disabilità personale.

Analogamente, un docente che assiste il genitore disabile grave quale referente unico avrà precedenza su docente genitore di figlio di età inferiore ai sei anni; mentre non avrà precedenza su genitore che presta assistenza al proprio figlio o al proprio coniuge / parte dell’unione civile disabile grave.

Con riferimento alle precedenze per assistenza al soggetto con grave disabilità, inoltre, deve essere prodotta certificazione del relativo riconoscimento ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92, anche se con rivedibilità purchéla durata del riconoscimento superi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.

In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Sequenza operativa

Sono previste 42 fasi delle operazioni di mobilità annuale che si susseguono secondo i seguenti criteri guida: le utilizzazioni hanno precedenza sulle assegnazioni provvisorie; i movimenti su sostegno vengono prima di quelli su posto comune; i movimenti sullo stesso ruolo hanno precedenza su quelli su ruolo e/o grado diverso; i movimenti provinciali prima di quelli interprovinciali.

Utilizzazioni

Possono presentare domanda:

  • docenti senza sede definitiva o in esubero sulla provincia, dopo le operazioni di trasferimento;
  • docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d’ufficio nei 9 anni scolastici precedenti, che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione/comune di precedente titolarità;
  • docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza;
  • docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale;
  • docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione;
  • docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • docenti titolari su insegnamento curricolare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);
  • docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
  • docenti della scuola secondaria I grado di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale ai sensi degli articoli 43 e 44 L. n.270/1982;
  • insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016;
  • gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16;
  • docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell’art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.
  • docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, e chiedono utilizzo in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale.

Sono consentite utilizzazioni interprovincialilimitatamente ai casi di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza e saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

Assegnazioni provvisorie

Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del CCNI 2019/22 è consentito richiedere assegnazione provvisoria per uno dei seguenti motivi:

  • il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
  • il ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • il ricongiungimento al genitore.

In ogni caso, non è indispensabile aver superato l’anno di prova per richiedere assegnazione provvisoria nel proprio ordine o grado di scuola.

Inoltre, si può scegliere liberamente il familiare al quale ricongiungersi, senza alcun vincolo e non è necessaria la convivenza per ricongiungersi al genitore.

Il personale docente che abbia svolto almeno un anno di servizio sul sostegno o che stia per conseguire specializzazione su sostegno può fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di sostegno pur in assenza di titolo specifico.

Tale assegnazione potrà essere disposta solo una volta accantonati tanti posti di sostegno quanti sono i docenti specializzati inseriti nelle GaE e I/II fascia di istituto.

In aggiunta alla domanda per il posto o classe di concorso di titolarità, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale (titolo abilitante e superamento anno di prova nella classe di attuale titolarità). A tal fine verranno presentate singole domande per ogni classe di concorso e tipologia di posto che si chiedono in assegnazione provvisoria.

Per esempio un docente di discipline letterarie negli istituti secondari di secondo grado (A012), in possesso di uno dei motivi di presentazione della domanda, dopo avere richiesto assegnazione provvisoria per la propria classe di concorso, potrà altresì chiederla per la classe A022 delle scuole secondarie di primo grado, ma solo se ha superato l’anno di prova nella A012.

Un docente di scienze motorie e sportive negli istituti secondari di primo grado (A049), avendo svolto un anno di servizio di sostegno, potrà chiedere assegnazione provvisoria, oltre che su materia di grado diverso (A048), anche su sostegno pur senza specializzazione.

Parallelamente, un docente titolare di sostegno su scuola primaria, potrà chiedere assegnazione su infanzia (anche posto comune, purchè in possesso della relativa abilitazione).

E così via.

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UNICOBAS Sicilia                                    UNICOBAS Enna                      Il segretario regionale                            Il segretario provinciale  dott. Marco MONZÙ ROSSELLO                dott.Alessandro D’ALIO