La conferma della supplenza sul sostegno per garantire la continuità didattica è allo studio del Parlamento che, in questi giorni, sta affrontando la revisione del D.lgs. 66/2017, recante norme per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. L’ iter parlamentare sta registrando le audizioni in Parlamento. Al termine occorrerà emanare un apposito decreto, a cura del Miur. Questo dopo aver apportato le necessarie modifiche al regolamento sulle supplenze emanato con il DM 13 giugno 2007, n. 131.
Conferma sullo stesso posto dell’anno precedente
L’articolo 14, comma 3, del novellato D.lgs. 66/2017 prevede che al docente con contratto a tempo determinato possa essere proposta la conferma per l’anno scolastico successivo, qualora ricorrano le condizioni di seguito riportate:
- il docente sia in possesso del titolo di specializzazione;
- sia stato valutato, da parte del dirigente, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente;
- sia stata valutata, da parte del dirigente, l’eventuale richiesta della famiglia;
- fermo restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato.
Spostamento entro 20 giorni dall’inizio
Al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico, leggiamo sempre nel summenzionato articolo 14, si applica quanto previsto dall’articolo 461 del D.lgs. 297/94:
1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo.
Riassumendo possiamo dire che gli spostamenti di personale devono essere fatti entro 20 giorni dall’inizio delle lezioni. In caso diverso lo spostamento sarà fatto dopo l’inizio del successivo anno scolastico.