Sentenza
Sentenza
Per gli abilitati in Romania è un momento difficile: nel suo avviso, il Miur ha affermato che le abilitazioni non sono riconosciute in Italia. Adesso, gli Uffici Scolastici stanno dando seguito a tale avviso, depennando i docenti che grazie a quei titoli avevano potuto partecipare al concorso per docenti abilitati indetto con DDG n. 85 del 1° febbraio 2018.

Abilitati in Romania non riconosciuti in Italia

Nel suo avviso in merito agli abilitati in Romania, il Miur ha affermato che:
  • “… la qualifica attestata dal Ministero rumeno agli italiani ad esito di apposito corso di formazione psicopedagogica “Adeverinta”, è condizione necessaria ma non sufficiente al fine dell’esercizio della professione di insegnante…”.
  • “… i titoli denominati “Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE …” ;
  • “per quanto riguarda le richieste di riconoscimento specifiche per il sostegno, sia la legge di istruzione nazionale rumena n. 1/2011 sia la nota esplicativa del Ministero dell’educazione nazionale rumeno, chiariscono che tale insegnamento rientra in Romania nell’ambito dell’educazione speciale in apposite scuole speciali e non nelle classi comuni come avviene in Italia. Non vi è pertanto corrispondenza.

Il Tar conferma la posizione del Miur

Il TAR Lazio ha confermato nella prima sentenza breve questa posizione sugli abilitati in Romania, rigettando le richieste di annullamento dell’avviso del 2 aprile 2019 e dei decreti di rigetto individuali ricevuti dal Miur.