Abilitazione Romania: continuano le controversie sulla reale validità

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Continuano le controversie sulla questione Abilitazione Romania. Lo scorso 31 luglio è apparsa su Orizzonte Scuola una missiva da parte di un membro della Commissione europea che ha dato ragione all’Italia riguardo il non riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento perseguito in Romania. L’associazione Consulenza Scuola ha tuttavia notato alcune incongruenze riguardo le dichiarazioni all’interno della lettera, “stonature” che vi proponiamo all’interno del comunicato stampa di seguito.

Abilitazione Romania: non immissione in ruolo

In data 31 luglio 2019 è apparso su Orizzonte Scuola un articolo che riporta una relazione inviata da un membro della Commissione Europea, su richiesta di un sindacato in cui si asserisce che il Titolo di Abilitazione conseguito in Romania non è valido ed ha ragione l’Italia. A parere di questa Associazione, ai fini della riconversione del titolo ,tale risposta risulta senza fondamento  in quanto in essa  si afferma che per essere un insegnante pienamente qualificato in Romania è necessario completare tre fasi di studio. In Romania si intende “insegnante qualificato” un insegnante che ha superato il concorso per essere immesso in ruolo. La terza fase di studio , tirocinio pratico della durata di un anno scolastico corrisponde al nostro vecchio anno di prova, adesso chiamato FIT. Colui che ha posto la domanda dimentica però che con la richiesta di Decreto di Riconoscimento l’aspirante richiede non l’immissione in ruolo ma la riconversione dell’abilitazione conseguita in Romania parificandola a quella italiana , che è cosa completamente diversa da quanto dichiarato in tale relazione. Anche in Italia, infatti,  chi ha conseguito il TFA abilitante non passa automaticamente di ruolo ma deve superare un concorso per avere la qualifica di  insegnante a tempo indeterminato. Pertanto in particolare nell’ affermazione “IL CITTADINO ITALIANO CHE NON HA COMPLETATO IL PERIODO DI TIROCINIO (FASE 3) NE’ SUPERATO L’ESAME NAZIONALE NON E’ QUINDI PIENAMENTE QUALIFICATO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE. LA DIRETTIVA NON E’ PERTANTO APPLICABILE” vi è una grave falla in quanto queste affermazioni non riguardano affatto ciò che gli Abilitati in Romania hanno richiesto all’Italia, ovvero solo e soltanto il diritto alla riconversione e riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania e non la riconversione in Italia della qualifica di insegnante ruolo.

 

                                                                   Associazione Consulenza Scuola

 

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