L’allegato A alla nota Miur relativa alle assunzioni 2019-2020 del personale docente, stabilisce le regole per quanto riguarda l’accettazione o la rinuncia di una proposta di immissione in ruolo su posto di sostegno. Di seguito le regole enunciate dal Miur.
Accettazione o rinuncia nelle assunzioni 2019-20
Le istruzioni per l’accettazione o la rinuncia di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno sono:
“A.11.L’accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare per lo stesso anno scolastico successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, anche nella stessa provincia, salvo quanto previsto dal precedente punto A.9 e dal successivo A.12, 5° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.
L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’ altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno), anche nella stessa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria.
E’ consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in una diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria.
Limitatamente ai docenti ancora inseriti nella prima fascia delle G.A.E. cui era consentita l’iscrizione in dueprovince, l’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato nella seconda provincia.
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9*, è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sosteg non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.
*A.9: Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b)e c)dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno)