Un importante quesito che molti si pongono è quello riguardante la normativa sull’esclusività dell’assistenza ai fini della precedenza per la legge 104/92. La domanda era stata posta lo scorso anno da una lettrice al quotidiano ‘Italia Oggi’, e la risposta era stata fornita da Antimo Di Geronimo. Era stato chiesto, per l’appunto, come viene interpretata la normativa sull’esclusività dell’assistenza ai fini della precedenza prevista dall’articolo 33 della legge 104/92.
Legge 104/92 e scuola, esclusività dell’assistenza ai fini della precedenza
Antimo Di Geronimo ha risposto alla domanda della lettrice di Italia Oggi sull’esclusività ai fini della precedenza per la legge 104, citando l’ordinanza collegiale emessa dalla sezione lavoro del Tribunale di Bologna (5 dicembre 2012 RC n. 3424/ 2012).
Al suo interno si legge che: ‘per avere diritto alla precedenza, il docente, figlio della persona disabile, deve essere individuato come referente unico che presti assistenza al genitore, documentando con autocertificazione che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive’. Va precisato che l’autodichiarazione di esclusività non è necessaria solo quando il richiedente la precedenza, è l’unico parente o affine in situazione di convivenza.
Legge 104 e motivi di famiglia
Inoltre, i motivi di famiglia ‘non possono essere considerati sufficienti per riconoscere la precedenza, perché la norma prevede che siano specificate ragioni che debbono essere, non solo determinate, ma anche oggettive e agevolmente verificabili, onde evitare facili elusioni della normativa’.
In conclusione, il requisito del referente unico è vincolante ai fini della precedenza e, di conseguenza, i motivi di famiglia non sono sufficienti per ottenere il riconoscimento della precedenza. Legge 104, come presentare domanda all’Inps.