In merito alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2019/2020, le graduatorie a cui fare riferimento sono le seguenti: le graduatorie relative ai concorsi indetti con D.D.G. N. 105-106-107 del 23 febbraio 2016 per la scuola dell’infanzia, prima e secondaria di primo e secondo grado; le graduatorie riguardanti il concorso straordinario per la scuola secondaria I e II grado (D.D.G. N. 85 del 1° febbraio 2018); le graduatorie riguardanti il concorso straordinario per scuola infanzia e primaria (Decreto Dipartimentale N. 1546/2018); graduatorie ad esaurimento per scuola infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Immissioni in ruolo per la scuola secondaria, l’ordine delle graduatorie

Le immissioni in ruolo si svolgeranno, come di consueto, con la suddivisione equa dei posti tra Gae e graduatorie concorsuali (al 50%). I docenti delle graduatorie di merito scelgono prima rispetto a quelli presenti nelle graduatorie ad esaurimento. Per quanto riguarda le immissioni in ruolo nella scuola secondaria, le graduatorie di merito rispetteranno l’ordine seguente: in primis, le graduatorie di merito del concorso 2016; in secondo luogo, le graduatorie del concorso straordinario 2018 cui è destinato, per l’anno scolastico 2019/20, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui al concorso 2016, il contingente del 100% dei posti.

Immissioni in ruolo per la scuola infanzia e primaria, l’ordine delle graduatorie

Per quanto concerne, invece, le immissioni in ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria, si seguirà il seguente ordine: in primis graduatorie di merito del concorso 2016; in secondo luogo, si scorreranno le graduatorie di merito del concorso straordinario del 2018.
In caso di esaurimento delle graduatorie ad esaurimento, i posti andranno alle graduatorie concorsuali secondo quanto disposto dalle istruzioni operative indicate dal Miur: ‘Il novellato Dlgs.vo n. 59/2017, all’articolo 17, comma 1 ed il D.L. n. 87/2018 convertito nella legge n. 96/2018, all’articolo 4, comma 1-ter, hanno previsto che in caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296/2006 i posti rimasti vacanti si aggiungano a quelli disponibili per le procedure concorsuali.’