E’ possibile usufruire dei permessi della legge 104/92 quando il disabile è ricoverato? Dopo la modifica intervenuta con la legge 183/2010, l’art. 33 (comma 3) ha mantenuto il presupposto che la fruizione dei permessi mensili della legge 104 è ammessa solo se il disabile da assistere non è ricoverato a tempo pieno. Ma cosa si intende per ‘a tempo pieno’?

Legge 104 e ricoverato a tempo pieno

Quando si parla di Legge 104, l’INPS ha chiarito che per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero di una persona per tutte e 24 le ore della giornata in strutture pubbliche o private, che danno assistenza sanitaria. Vi sono solo alcune eccezioni ammesse (circolare INPS n. 32/2012):

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (mess 14480 del 28/05/10);
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circ. 155 del 3/12/10, p.3);
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circ. 155 del 3/12/10, p.3).

Assistere un disabile ricoverato: spettano i permessi della 104/92?

In conclusione, il lavoratore può fruire dei permessi della legge 104/92 solo quando:

  • il familiare non è ricoverato h24 in una struttura che offre assistenza sanitaria continuativa;
  • è ricoverato, ma la struttura che che offre assistenza sanitaria e lo ospita, certifica il bisogno dell’assistenza di un familiare;
  • la struttura non offre assistenza sanitaria continuativa (ad esempio strutture residenziali, case famiglia, case alloggio o case di riposo).

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